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DENTRO LA PAC

da | 23 Ott 2014 | NEWS

Con questo articolo inizia a collaborare con Risoitaliano l’avvocato Massimiliano Carnia di Biella specializzato in tematiche agrarie. L’intento, in questo caso, è di fare chiarezza sistematica sul tema dei pagamenti diretti introdotto con la nuova Pac. La trattazione è suddivisa in tre parti che saranno edite oggi, domani e dopodomani: la prima è dedicata all’analisi tecnico-giuridica del “pagamento di base”; la seconda parte all’analisi  del pagamento ecologico (o greening) e la terza al pagamento destinato ai giovani agricoltori e al pagamento accoppiato con un breve cenno anche al regime dei piccoli agricoltori. Buona lettura.

Parte prima:

A) il pagamento di base

 

Da un punto di vista normativo la fine del 2013 ha rappresentato un momento di rilevante importanza per il sistema agricolo comunitario. Si è infatti realizzata  la conclusione formale del processo di riforma della Politica Agricola Comune (PAC), con la conseguente formulazione di 4 nuovi regolamenti di base fra cui, ai fini che qui ci interessano, il regolamento n. 1307/2013 in materia di pagamenti diretti. Infatti il regolamento in questione, abrogativo  dei regolamenti CE n. 637/2008  e n. 73/2009, racchiude in sé la normativa sui c.d. pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

Venendo alla tematica dei diritti all’aiuto, giova in primo luogo ricordare come la tendenza di politica legislativa comunitaria sia stata quella di confermare il disaccoppiamento quale criterio guida del sostegno erogato dalla Nuova Pac nonché la tendenza ad andare verso un sostegno più mirato, “spacchettando”  l’attuale pagamento unico aziendale (c.d. RUP, attuato dalla riforma del 2003 e disciplinato dagli artt. 33 e ss dell’ormai abrogato reg. 73 del 2009) in pagamenti maggiormente selettivi e finalizzati: pagamento di base, pagamento ecologico (greening), aree svantaggiate, giovani agricoltori, piccoli agricoltori, pagamenti accoppiati per produzioni strategiche.

Data l’importanza ed attualità del tema, con il presente articolo si è cercato di analizzare nel dettaglio il regime di pagamenti adottati dall’Italia nel processo di cosiddetto spacchettamento. Accanto ai pagamenti obbligatori (pagamento di base, pagamento ecologico e pagamento ai giovani agricoltori), nel piano comunitario si poneva un ventaglio di pagamenti facoltativi per ogni Stato Membro (pagamento redistributivo, pagamento per le zone con vincoli naturali, pagamento accoppiato per produzioni strategiche, pagamento per i piccoli agricoltori). Fra tali pagamenti facoltativi la scelta dell’Italia è stata quella di privilegiare il pagamento accoppiato.

Ne è quindi derivata l’adozione dei seguenti pagamenti diretti, ciascuno dei quali legato ad una percentuale del massimale nazionale e, più precisamente:

A) il pagamento di base pari al 58% del massimale nazionale;

B) il pagamento ecologico (cd. Greening) pari al 30% del massimale nazionale;

C) il pagamento accoppiato pari all’11% del masimale nazionale;

D) il pagamento destinato ai giovani agricoltori pari all’1% del massimale nazionale;

Venendo a trattare nel dettaglio le singola forme di pagamento, viene in primo luogo in rilievo:

A) Il cd. pagamento di base. Tale pagamento sarà riservato agli agricoltori che risultano :

 

A1) qualificabili come agricoltori attivi, con tale termine intendendosi in generale quegli agricoltori per i quali l’agricoltura rappresenta una parte rilevante e non insignificante della propria attività lavorativa.

Più nel dettaglio, va osservato come la  Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2014 abbia adottato, fra le varie decisioni sulla Pac 2014-2020, anche la decisione sulla  qualifica di agricoltore attivo la quale tocca tre distinti aspetti:

A1.1) in primo luogo l’individuazione dei soggetti appartenenti alla cd. lista nera (black list), vale a dire l’individuazione di quei soggetti esclusi dal sistema dei pagamenti diretti;

A1.2) in secondo luogo  l’individuazione di una soglia di non applicazione, vale a dire di una soglia al di sotto della quale non applicare il requisito di agricoltore attivo, elargendo ugualmente i pagamenti diretti;

A1.3) infine l’indicazione dei requisiti indispensabili per essere qualificato come agricoltore attivo, qualora l’ergizione degli aiuti si ponga al di sopra delle soglie di non applicazione.

In ordine alla decisione di cui al punto aa1) occorre premettere che il Regolamento 1307/2013 all’art.9 ha disposto preliminarmente l’esclusione dei pagamenti diretti a soggetti che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari,  impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi. E’ stata inoltre data la possibilità agli Stati Membri di ampliare la black list. Al riguardo le scelte dell’Italia hanno previsto l’allargamento della lista nera ad altre quattro categorie di soggetti:

– persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia (banche e finanziarie);

– persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale (es. società immobiliari);

– società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o riassicurazione;

– Pubbliche Amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo.

L’esclusione di questi soggetti è mitigata dalla possibilità di considerare “agricoltori attivi” le loro società partecipate.

Inoltre, il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede che una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera è tuttavia considerata “agricoltore attivo” se fornisce prove verificabili che dimostrino una delle seguenti situazioni:

– l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente in cui tali prove siano disponibili;

– le sue  attività agricole non sono insignificanti;

– la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

Dunque, una società immobiliare che dimostri di svolgere prevalentemente attività agricola è considerata “agricoltore attivo”.

Quanto alla soglia di non applicazione (punto A1.2) il documento della Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2014 ha disposto che siano considerati come “agricoltori attivi”, tutti i soggetti che nell’anno precedente (quindi nel 2014 entrando in vigore la nuova Pac in data 1 gennaio 2015) hanno percepito pagamenti diretti per un ammontare inferiore a:

– 5.000 € per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate;

– 1.250 € nelle altre zone.

In altre parole, tutti i “piccoli beneficiari della Pac” sono attivi, con differenziazione tra montagna e/o zone svantaggiate e altre zone. La definizione di “agricoltore attivo”, quindi, è molto ampia in montagna e nelle zone svantaggiate, dove l’agricoltura è fondamentale per la conservazione del paesaggio e la difesa idrogeologica (teniamo conto che, al di sotto di 5.000 euro, in Italia troviamo l’87% dei beneficiari della Pac). Viceversa, nelle altre zone, dove l’agricoltura è più orientata al mercato, è stata adottata una definizione di “agricoltore attivo” più restrittiva.

Infine sono stati individuati i requisiti necessari affinchè gli agricoltori che percepiscono aiuti superiori alle soglie di non applicazione siano qualificabili come agricoltori attivi. Tali requisiti sono rappresentati:

– dall’iscrizione all’INPS  come coltivatore diretto o Imprenditore Agricolo Professionale;

dalla titolarità di partita Iva in campo agricolo con dichiarazione annuale Iva. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate, è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo.

Il caso: Tizio non è iscritto all’ Inps poiché in pensione, tuttavia ha una regolare partita Iva; in tale situazione ha diritto a richiedere la Pac come   agricoltore attivo?

Sì, perchè i requisiti 1) dell’iscrizione presso l’Inps e 2) della titolarità di partita Iva (con conseguenziale dichiarazione annuale Iva) non sono cumulativi ma è sufficiente la susistenza anche di uno solo di tali requisiti. Tizio, avendo regolare partita Iva (requisito 2), è quindi qualificabile come agricoltore attivo.

 
A2) ABBIANO PRESENTATO UNA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEI NUOVI TITOLI ENTRO IL 15 MAGGIO 2015;

 

A3) ABBIANO PRESENTATO UNA DOMANDA DI AIUTO NEL 2013 L’art. 24 del Reg. Ue 1307/2013 prevede infatti che gli agricoltori ottengano l’assegnazione dei “nuovi titoli”, solo se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013: pertanto chi non ha presentato la domanda di aiuto nel 2013, non possiede il diritto all’assegnazione dei nuovi titoli nel 2015. Sono tuttavia previste quattro deroghe rispetto a questo requisito poiché gli Stati membri possono concedere titoli all’aiuto anche agli agricoltori che non abbiano ricevuto pagamenti diretti per il 2013, se:

A3.1) al 15 maggio 2013 producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima;

A3.2) al 15 maggio 2013 coltivavano vigneti;

A3.3) nel 2014 ricevono titoli dalla riserva nazionale;

A3.4) presentano elementi di prova verificabili che nel 2013 hanno coltivato prodotti agricoli o allevato bestiame, purché non abbiano mai avuto titoli in proprietà o in affitto.

Come specificato dall’art. 24, par. 8 del Reg. 1307/2013, è poi concessa la possibilità per il proprietario di terreni, in caso di vendita o affitto dell’azienda, di trasferire ad uno o più agricoltori tutti i diritti per accedere alla nuova Pac, tra cui anche il “requisito del 2013” (lett.A3) . Ciò sarà possibile grazie all’inserimento di una specifica clausola nel corpo del contratto di vendita o di affitto. Si deve però ribadire come tale clausola sarà attivabile solo in caso di vendita ed affitto “di titoli e terra”, e non in caso di vendita di soli titoli: in altri termini, in caso di circolazione dei titoli,  non si potrà separare i diritti all’aiuto dal trasferimento o affitto dei terreni.

Più nello specifico:

–      in ordine alla fattispecie giuridica rappresentata dalla vendita dell’azienda o di parte di essa, per i contratti stipulati prima del 15 maggio 2015, lo Stato membro può trasferire, insieme all’azienda, i corrispondenti diritti a ricevere i titoli da assegnare, con  specifica clausola inserita nel contratto di vendita. Ne deriva che l’acquirente dell’azienda acquisisce tutti i diritti dell’azienda, e quindi tanto il valore del titolo quanto “il requisito 2013”. Con la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli vengono assegnati al venditore e direttamente trasferiti al compratore che beneficerà dei pagamenti che il venditore ha ricevuto nel 2014 o del valore dei diritti all’aiuto che il venditore possedeva al 2014. Il trasferimento richiede la qualifica di agricoltore attivo per entrambe le parti.

In ordine alla fattispecie giuridica rappresentata dall’affitto di azienda o di parte di essa anche in questo caso l’affittuario dell’azienda agricola acquisisce  tutti i diritti dell’azienda, e quindi tanto il valore dei titoli che “il requisito 2013”. Tuttavia, trattandosi di affitto, la procedura per l’assegnazione risulta un po’ più complessa: a) con la domanda Pac del 15 maggio 2015 i titoli all’aiuto vengono assegnati al locatore (proprietario); b) gli stessi titoli vengono immediatamente trasferiti all’affittuario che beneficerà dei pagamenti che il locatore (proprietario) ha ricevuto nel 2014 o del valore dei diritti all’aiuto che il locatore possedeva al 2014; c) al termine del contratto di affitto, i titoli ritornano al locatore (proprietario). Anche in questo caso entrambi i soggetti devono avere la qualifica di agricoltore attivo.

Il Caso: Tizio, coltivatore diretto regolarmente iscritto all’Inps (quindi qualificabile come agricoltore attivo), intende acquistare/affittare da Caio (anch’egli coltivatore diretto iscritto all’Inps) alcuni terreni agricoli. Avendo iniziato l’attività di coltivatore diretto solo a partire dal 2014, non è in possesso “del requisito 2013” (non ha quindi presentato domanda di aiuto per il 2013). Viceversa Caio è in possesso del requisito 2013 perchè è da anni che svolge l’attività di coltivatore diretto ed ha presentato regolare domanda di aiuto per il 2013.

In tal caso, in ossequio a quanto disposto dall’art. 24 par. 8 Reg.UE 1307/2013, Caio potrà trasferire a Tizio il diritto a ricevere i titoli. Sarà al rigurdo indispensabile inserire nel contratto di acquisto/affitto dei terreni agricoli una clausola di trasferimento del diritto a ricevere titoli: con una simile clausola contrattuale Tizio conseguirà oltre ai titoli e ai terreni, anche il requisito 2013. La clausola potrà essere testualmente la seguente ““il proprietario trasferisce all’acquirente (affittuario) il diritto a ricevere i titoli all’aiuto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, par. 8 del Reg. 1307/2013”.

 

Va infine evidenziata l’importanza che, per il pagamento di base, hanno le annualità 2013, 2014 e 2015 nel sistema della Nuova Pac. Il  2013 per la presentazione della domanda di aiuto, requisito in generale imprescindibile per ottenere l’assegnazione dei nuovi titoli; il 2014 per  la determinazione del valore dei titoli sulla base dei pagamenti percepiti dall’agricoltore  nel 2014; infine il 2015 per l’assegnazione dei nuovi titoli sulla base delle superfici dichiarate nella Domanda Unica 2015.

Più semplicemente: mentre il valore dei titoli dipenderà dai pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014, il numero dei titoli assegnati ad ogni agricoltore sarà pari al numero di ettari ammissibili dichiarati nella Domanda di aiuto per il 2015.

Il Caso: Tizio coltiva direttamente terreni per 100 ettari mentre ha affittato   un ramo della sua azienda di circa 30 ettari a Caio, con scadenza a novembre 2014. Caio non intende più rinnovare l’affitto d’azienda. Tizio ha in questo caso tre possibilità: 1) proseguire lui stesso l’attività del ramo di azienda 2) trovare un altro affituario del ramo di azienda 3) non proseguire l’attività del ramo aziendale e non trovare alcun affituario.

1)   Nel caso di prosecuzione dell’attività del ramo aziendale da parte del proprietario,  questi verrà a gestire tutta l’azienda (100 ettari + 30 ettari): in tal caso il pagamento base del 2014 (maturato su 100 ettari) si spalmerà sui 130 ettari di gestione del 2015. Il valore dei titoli dipenderà infatti dai pagamenti percepiti nel 2014 mentre il numero di ettari ammissibili (in questo caso 130) sarà quello del 2015.

      2) Nel caso in cui invece il proprietario affitti ad un altro soggetto il ramo d’azienda, il pagamento base del 2014 (maturato sui 100 ettari) si spalmerà sui 100 ettari di gestione del 2015 (non su 130 perchè sono solo 100 quelli coltivati direttamente) Anche in questo caso si vede come il valore dei titoli dipenderà dai pagamenti percepiti nel 2014 mentre il numero di ettari ammissibili (in questo caso 100) sarà quello del 2015.

3) Infine nel caso in cui Tizio non prosegua l’attività del ramo aziendale nè affitti il ramo di azienda,  il pagamento base del 2014 (maturato sui 100 ettari) si spalmerà sui 100 ettari di gestione del 2015 (non su 130 perchè sono solo 100 quelli coltivati direttamente): stessa situazione del caso 2. Autore: Massimiliano Carnia, avvocato presso il foro di Biella, studio in via XX Settembre n.17 (22.10.14)

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