Il Mipaaf ha emanato una circolare al fine di chiarire i rapporti intercorrenti tra l’azienda agricola ed il contoterzista circa il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il principio base che deve essere sempre rispettato è il seguente: «a ciascuna fase della gestione del prodotto fitosanitario (ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti) deve essere preposto un soggetto in possesso di un valido certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari».
La circolare – spiega Confagricoltura Milano – individua la possibilità di delegare totalmente o parzialmente le attività connesse all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari:
- CASO 1 – Delega solo alcune fasi del processo di gestione dei prodotti fitosanitari: in questo caso in azienda deve essere assicurata la presenza almeno di un soggetto (lo stesso titolare dell’azienda oppure un suo familiare, un dipendente, ecc..) in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino). Su tale soggetto ricade la responsabilità di tutte le fasi di gestione del prodotto non espressamente delegate al contoterzista;
- CASO 2 – Delega l’intero processo che va dal ritiro del prodotto presso il rivenditore allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze: in questo caso, invece, in azienda può non essere presente alcun soggetto in possesso di patentino e, pertanto, tutte le fasi sono di esclusiva responsabilità del contoterzista. E’ utile precisare che anche le fasi relative allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze, nonché dello stoccaggio (inteso come possesso e gestione del magazzino) devono rimanere nella piena responsabilità del delegato. (18.04.2016)