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DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI

da | 30 Apr 2021 | Norme e tributi

rifiuti urbani

La circolare del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) del 12 aprile 2021 e in particolare il chiarimento sul settore agricolo sulla nuova definizione di rifiuti urbani interviene con appositi chiarimenti su quattro argomenti:
A) coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI;
B) determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva;
C) locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza:
1. attività industriali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA,
2. attività artigianali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera d) del TUA
3. attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti i cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA;
D) possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione.

Il chiarimento sul settore agricolo è al punto 3 della lettera C della circolare relativamente alle “Attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti i cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA”, e ha riguardato:
• la precisazione che i rifiuti agricoli sono sempre rifiuti speciali in linea con la Direttiva europea;
• l’interpretazione secondo cui alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche dell’allegato L-quinquies  viene data “la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA.”
• la precisazione che “in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, [..], nelle more dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio.”

Gestione rifiuti per alcune attività agricole

Tale possibilità è rivolta, dunque, ad alcune attività agricole, con riferimento alla gestione dei rifiuti presenti nell’allegato L-quater (principalmente si tratta di rifiuti organici, di imballaggio e rifiuti indifferenziati), tra cui ad esempio:
• gli agriturismi in quanto simili all’attività 6 (alberghi con ristorante) o all’attività 21. (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub);
• le fattorie didattiche in quanto simili all’attività 1 (scuole);
• l’enoturismo in quanto simile all’attività 22 (birrerie, hamburgherie ecc) o all’attività 26 (ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio);
• la vendita diretta di prodotti agricoli, inclusi i prodotti florovivaistici (serre) simili all’attività 26 (ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio).

La circolare non interviene per specificare la modalità per determinare le tariffe con cui aderire al servizio pubblico, atteso che, essendo classificati i rifiuti agricoli come speciali, viene meno il presupposto impositivo della TARI, ovvero possedere superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Va anche precisato che dalle interlocuzioni con il MEF e il Mite, nell’incontro precedente alla pubblicazione della circolare del 12 aprile 2021, si è acquisito che alle attività agricole in quanto produttrici di rifiuti speciali non fosse dovuta sia la quota variabile che la quota fissa della TARI.
In aggiunta si ricorda che può essere utile valutare la percorribilità di promuovere la realizzazione o, laddove presenti, l’ampliamento dei contenuti degli Accordi di programma o Convenzioni con i gestori privati o con il gestore del servizio pubblico di raccolta, per la gestione di quei rifiuti che non sono più considerati simili agli urbani. Le tariffe in questi casi vengono concordate fra le organizzazioni agricole e i gestori del servizio (sia esso pubblico che privato) e, laddove presente come nel caso dell’Accordo di programma, anche con la pubblica amministrazione.

Tassazione dei rifiuti

Detto ciò, non si esclude che alle predette attività che a titolo volontario, decidessero di aderire al servizio pubblico di raccolta, quest’ultimo possa proporre quanto previsto per i locali industriali/artigianali ove si producono rifiuti urbani (punto 1 lettera C della circolare), ovvero che: “continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani[..]. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006”.
Quanto previsto al comma 10 dell’articolo 238 del TUA, circa la possibilità di consentire alle utenze non domestiche che producono rifiuti simili agli urbani di poter conferire tali rifiuti al di fuori del servizio pubblico alle condizioni ivi indicate, non si applica al settore agricolo, in quanto lo stesso in virtù della lettera b-sexies), comma 1, articolo 183 del TUA è espressamente escluso dalla possibilità di produrre rifiuti urbani.

Ne consegue che i chiarimenti previsti sulla disposizione nella circolare Mite del 12 aprile 2021 indicati alle lettere A) e B) non sono da intendersi direttamente riferibili al settore agricolo, come nel caso:

  • dell’applicazione della quota fissa anche in caso di avvalimento del servizio di un operatore privato;
  • dei contenuti e tempistiche della comunicazione di non avvalimento dei servizi del gestore del servizio pubblico di raccolta posta al 31 maggio.

Ciò detto, nulla vieta, che le attività agricole interessate possano concordare, a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta, modalità di adesione con procedure, elementi organizzativi e gestionali utilizzati per i soggetti rientranti nelle disposizioni del comma 10 dell’articolo 238 del TUA.
Ne consegue che le aziende dovranno prendere contatti con le amministrazioni e i gestori del servizio pubblico, al fine di verificare come questi ultimi si orienteranno a seguito degli indirizzi applicativi del MiTE, e di conseguenza quali modifiche apporteranno ai regolamenti comunali nei prossimi mesi.
Infine, in tale contesto va anche ricordato che nell’ambito del disegno di legge di conversione del DL sostegni sono in discussione emendamenti diretti a stabilizzare la situazione disciplinata dalla circolare, scongiurando le criticità segnalate nei mesi scorsi relative alle interruzioni del servizio di raccolta dei rifiuti. (Fonte: Confagricoltura)

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