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DECRETO SOSTEGNI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

da | 26 Mar 2021 | Norme e tributi

Agenzia delle entrate

Con il provvedimento n. 77923/2021 del 23 marzo scorso il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza recante le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni).

Chi può richiedere il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:
– dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
– dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Sono esclusi dal diritto alla percezione del contributo:
– i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni 23.03.2021)
– i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 23.03.2021); si precisa che questa esclusione, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l’attività del de cuius, già titolare di partita Iva;
– gli enti pubblici (articolo 74 Tuir),
– gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).

Requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto

Per poter accedere al contributo, è necessario rispettare i seguenti due requisiti:
– aver conseguito nel 2019 (o, più precisamente, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021, ossia per coloro che non hanno l’anno d’imposta coincidente con l’anno solare) ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
– aver registrato nel 2020 un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Il contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili dell’anno 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili del 2020, una delle seguenti percentuali, commisurate all’ammontare dei ricavi/compensi:
– 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro;
– 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro;
– 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro;
– 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
– 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Per semplificare [(fatturato 2019:12) – (fatturato 2020:12)] x percentuale commisurata ai ricavi.

Ammontare del contributo

Ai fini dell’individuazione dei ricavi/compensi, per i soggetti titolari di reddito agrario e di attività connesse (comprese le società semplici e gli enti non commerciali) si fa riferimento al volume d’affari, (campo VE 50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019 (es. imprenditori agricoli esonerati, ex art. 34, c. 6, del DPR n. 633/72). In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti egli intercalari della dichiarazione IVA.

L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo), nel presupposto che comunque vi sia stato un calo del fatturato medio mensile almeno pari al 30%.
L’ammontare del contributo richiesto non potrà, in ogni caso, essere superiore i 150 mila euro.
Ai fini del calcolo del fatturato restano valide tutte le indicazioni fornite con le circolari ministeriali n. 15 del 13 giugno 2020 e n.22 del 20 luglio 2020, nelle quali è stato chiarito, in modo particolare, che assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione dell’operazione compresa negli anni 2019 e 2020 (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili), le note di variazione se hanno data compresa nell’anno di riferimento 2019 e 2020, nonché le fatture per i passaggi interni in caso di separazione delle attività.

Per ulteriori dettagli sulla compilazione dei righi del quadro del modello di istanza relativo alla determinazione del contributo, si rinvia alle istruzioni ad esso allegate.

La principale novità contenuta nel provvedimento in esame riguarda la possibilità per il richiedente, di indicare alternativamente se l’importo totale del contributo a fondo perduto spettante venga erogato tramite accredito su conto corrente o se intende optare per il riconoscimento dell’intero contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24.
L’opzione non è successivamente revocabile, anche qualora sia presentata una nuova istanza in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

Quando richiederlo

Il contributo può essere richiesto, a partire dal prossimo 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, attraverso la presentazione di un’istanza, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, da parte degli stessi soggetti che ne abbiano diritto ovvero tramite un intermediario (per esempio gli uffici delle società di servizi delle Unioni Agricoltori), delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”. Sul punto, si è in attesa di un’apposita risoluzione ministeriale per l’individuazione del codice tributo da utilizzare per la compensazione, e il momento a far data dal quale ne sarà possibile la fruizione.

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Controlli per l’erogazione del contributo

Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli artt.31 e seguenti del DPR n. 600/73 ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA. Inoltre, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali sulla base di apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle Entrate.

Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione in misura corrispondente a quella prevista dall’articolo 13, c.5, del D.Lgs. n. 471/97 (dal 100 al 200% dell’ammontare del contributo), e degli interessi dovuti ai sensi dell’art.20 del DPR n. 602/73. In caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). Infine, sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati. (Fonte: Confagricoltura Piemonte)

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