Il decreto n°18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto “Cura Italia” ha allargato le maglie del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L’articolo 13 del Decreto Legge 23/2020 (Decreto Liquidità) – Fondo di Garanzia per le PMI – sostituisce l’articolo l’art. 49 del D.L. “Cura Italia” 18/2020. A valle di questi cambiamenti, le principali novità che emergono sul fronte del fondo di garanzia per le PMI sono:
- l’estensione dell’operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- l’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria (previa autorizzazione della Commissione Europea) nei limiti del maggiore degli importi (25% del fatturato annuo riferiti al 2019; doppio dei costi del personale riferiti all’anno 2019);
- la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%. La riassicurazione può essere innalzata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione come previsto dal DL “Cura Italia”;
- per l’accesso al Fondo andranno presentati solo i dati del modulo economico-finanziari;
- la garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, secondo le vigenti disposizioni impartite dalla Banca d’Italia, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione. Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo (previa autorizzazione della Commissione Europea) con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, recanti le seguenti caratteristiche:
- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e durata fino a 72 mesi;
- b) importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia – ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25mila euro).
- il Fondo potrà concedere una garanzia del 90%, cumulabile con altra garanzia a copertura del residuo 10%, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, in favore delle imprese con ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, per finanziamenti contenuti nella misura di un importo non superiore al 25% dei ricavi (max 800.000 euro) del soggetto beneficiario;
- la garanzia del Fondo potrà essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
- nei casi in cui la documentazione antimafia non sia immediatamente acquisibile mediante consultazione della banca dati nazionale unica, la garanzia potrà essere comunque rilasciata immediatamente sotto condizione risolutiva, con eventuale revoca successiva della agevolazione all’impresa (in misura dell’ESL calcolata sul valore del finanziamento), mantenendo l’efficacia della garanzia in favore dell’intermediario.
Come fare per sfruttare le opportunità concesse? Trattandosi nella sostanza di interventi volti al potenziamento degli strumenti di garanzia utili in alcuni casi a sostenere le imprese nell’accesso al credito, sarà la Banca stessa a valutarne l’opportunità in termini di opzione e, nel caso, a guidare l’impresa nella sottoscrizione di specifica modulistica propedeutica alla richiesta di accesso ai fondi. Di norma, la trasmissione delle richieste avviene tramite Banca o intermediari finanziari/Confidi.
Revoche e proroghe per mutui e prestiti
Per dare un’iniezione di liquidità il decreto Cura Italia prevede anche revoche e proroghe sul fronte prestiti e mutui. Nell’articolo 56 del decreto è previsto che, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, le micro, piccole e medie imprese possono avvalersi dietro comunicazione di una serie di misure di sostegno finanziario:
per le esposizioni B/T ovvero per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti gli importi accordati (esistenti al 29/02/2020 o alla data di pubblicazione del decreto), sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
per i prestiti non rateali (cambiali agrarie) con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
L’impresa, per usufruire di tale intervento, è tenuta a rilasciare un’autocertificazione attestante la temporanea crisi di liquidità in conseguenza diretta della pandemia da Covid-19 e potrà direttamente presentare tramite PEC la domanda alla sua Banca finanziatrice, con l’accortezza di predisporre una comunicazione contenente specifiche informazioni: tipologia di agevolazione di cui vuole beneficiare e relativo campo di applicazione (ovvero dettaglio dei finanziamenti/mutui che intende sospendere), motivo per cui ritiene di aver subito carenza di liquidità, sede legale dell’impresa, dichiarazione di possederei requisiti di micro piccola o media impresa, di essere finanziariamente sana e, infine, di essere consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art 47 DPR 445/2000.
I principali istituti di credito si sono attivati e stanno recapitando ai propri clienti una modulistica dedicata e stanno altresì fornendo indicazioni per procedere alle corrette trasmissioni.
Fondo del Mipaaf
Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, nello stato di previsione del Mipaaf, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese (aiuto in de minimis, ai sensi del Reg. Ue n. 1408/2013). Siamo in attesa di emanazione dei relativi decreti attuativi da parte del Mipaaf. Autore: Martina Fasani