Anche per il 2023 è stato confermato un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica con codici ATECO 01.61, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina, per la trazione dei mezzi utilizzati, effettuata nel primo trimestre solare dell’anno 2023.
Tale agevolazione è estesa per lo stesso periodo anche alla spesa sostenuta dalle imprese che esercitano attività agricola e della pesca per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto carburanti e al netto dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti del primo trimestre 2023, potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2023 oppure ceduto a terzi, ma solo per l’intero valore.
Tale credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa;
- non concorre alla formazione della base imponibile dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) di cui al Decreto Legislativo n. 446 del 1997;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito. Pertanto, non è considerato ai fini dell’applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito, secondo quanto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986).
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