Gli art. 3 e 4 del DDL riguardano la revisione dell’IRPEF e dell’IRES attraverso una più marcata adozione del sistema duale che prevede la progressività della tassazione per i redditi da lavoro e una tassazione con una medesima aliquota proporzionale per i redditi derivanti dall’impiego del capitale (compresi gli immobili), e dei redditi direttamente derivanti dall’impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo. La revisione deve garantire, nel rispetto del principio della progressività dell’IRPEF, la graduale riduzione delle aliquote medie effettive.
In tale contesto, si prevede il riordino delle deduzioni e delle detrazioni IRPEF, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sul piano della equità ed efficienza dell’imposta.
Allo stato, dunque, non si prevede una revisione delle categorie reddituali; pertanto, i redditi agricoli dovrebbero restare nell’ambito dell’attuale sistema dei redditi catastali. Altrettanto, stando ad una interpretazione strettamente tecnica delle categorie delle deduzioni e detrazioni d’imposta, la revisione non dovrebbe comprendere altri tipi di agevolazioni (salvo che per le misure che hanno effetto ambientali).
Evoluzione del sistema fiscale
Dal disegno della delega emerge, comunque, la tendenza, che già si poteva cogliere dall’evoluzione del sistema fiscale, a partire dalla riforma dei primi anni settanta, della transizione dal criterio della tassazione del reddito “omnicomprensivo” delle persone fisiche, con aliquote progressive per scaglioni di reddito, ad una differenziazione fra le categorie reddituali (cosiddetto, appunto, sistema duale), segnatamente per quella dei redditi di capitale, in cui alcuni redditi sono assoggettati ad imposta proporzionale ovvero a forme di cedolare secca (es. locazione di fabbricati ad uso abitativo, etc.), anziché ad aliquota progressiva sul reddito complessivo prevista per le altre tipologie reddituali, di cui la categoria preponderante è quella dei redditi da lavoro, anche in ossequio al dettato costituzionale, di cui all’art. 53 della Costituzione in base al quale il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Di conseguenza, se attuata la delega segnerebbe il definitivo superamento dell’imposta personale progressiva sul reddito “complessivo” e il tramonto della riforma 1972-1973.
Per quanto riguarda l’IRES e più in generale i redditi d’impresa, la delega dovrà garantire, anche per eliminare ostacoli alla crescita dimensionale delle realtà produttive più piccole, l’applicazione di un’unica aliquota proporzionale di tassazione uniforme dei redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa, attraverso una tendenziale neutralità tra i sistemi di imposizione, indipendentemente dalle forme giuridiche di esercizio delle attività.
Sono previste, altresì, semplificazioni degli adempimenti e nella determinazione della base imponibile, attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento fra valori civilisti e fiscali, come per la deduzione delle quote di ammortamento.
Per quanto riguarda i redditi di lavoro, si prevede la revisione dell’attuale struttura delle aliquote marginali effettive dell’IRPEF, evitando bruschi salti di aliquote come nel caso del passaggio dal 27 al 38 per cento tra il secondo e il terzo scaglione di reddito.