La Direzione Generale dell’INPS con circolare n. 81 del 14 giugno 2018, ha definito la misura dei contributi obbligatori dovuti dai lavoratori autonomi agricoli (CD/CM e IAP) per l’anno 2018. La Circolare Inps ricorda che l’aliquota pensionistica (comprensiva del contributo addizionale al 2%) da quest’anno è unica per tutti i soggetti (adulti e minori di 21 anni) operanti in qualsiasi territorio (zone montane e svantaggiate) ed è fissata al 24%. E’ infatti giunto al termine il percorso di graduale aumento delle aliquote contributive pensionistiche per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri che era stato previsto a partire dall’anno 2012 dalla L. 214/2011 (c.d. “Manovra Monti”).
La Legge di Bilancio per il 2018 (art. 1, c.117 – 118 della Legge n. 205/2017) ha previsto un esonero contributivo per i nuovi lavoratori autonomi agricoli under 40 che si iscrivono alla gestione INPS per la prima volta nel corso del 2018. L’esonero è totale (100%) per i primi 3 anni di attività, e parziale per i successivi 2 anni (66% per il quarto anno, 50% per il quinto) e riguarda solo la quota INPS per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (cd. IVS). Devono invece essere regolarmente corrisposti – in quanto esclusi dall’agevolazione – il contributo annuo di maternità (7,49 euro) e il contributo annuo destinato all’INAIL (768,50 euro dovuto dai soli coltivatori diretti).
Le scadenze fissate per il pagamento sono 4:
- 16 luglio 2018 (I rata);
- 17 settembre 2018 (II rata);
- 16 novembre 2018 (III rata);
- 16 gennaio 2019 (IV rata).