La Regione Lombardia ha approvato, con Delibera della Giunta Regionale n. XI/3123 del 12 maggio 2020, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 20 di giovedì 14 maggio 2020, le regole di condizionalità per l’anno 2020. I criteri di condizionalità sono parametri in materia di protezione ambientale, biodiversità, sanità pubblica e sostenibilità, che le aziende devono seguire nel caso siano destinatarie di aiuti comunitari, pena la riduzione e/o l’annullamento degli stessi tramite provvedimento sanzionatorio. La condizionalità, in particolare, costituisce l’insieme dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Le sanzioni non sono applicate nel caso di beneficiari che aderiscano al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e a coloro che beneficiano del sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n.1305/2013. La normativa regionale è disciplinata dal Decreto 20 marzo 2020, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 113 del 4 maggio 2020 – Serie Generale (con errata corrige su G.U. n. 114 del 5/5/2020), scaricabile qui https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b8b4b83c-4b68-4a8b-9302-70d96b39ff94/DM+n.+2588+del+10+marzo+2020+%E2%80%93+G.U.+n.+113+del+4-5-202.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b8b4b83c-4b68-4a8b-9302-70d96b39ff94-n8iBhEv
I provvedimenti del suddetto Decreto si articolano secondo settori e relativi temi; il primo settore è relativo ad ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno e il primo tema fondamentale è l’acqua, con riferimento, in primo luogo, all’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua (BCAA1), al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole: a questo scopo la presente norma prevede il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri.
A questo scopo, l’elenco corpi idrici 2019 relativo all’ampiezza della fascia inerbita resta valido anche per l’anno 2020 ed è consultabile qui (https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e1f8d82b-db88-4b21-b9ec-d21744a41914/BCAA+1+-+Elenco+corpi+idrici+-+ampiezza+fascia+inerbita+2019.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e1f8d82b-db88-4b21-b9ec-d21744a41914-n8iBhEJ).
In secondo luogo si ribadisce, al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque (BCAA 2), l’obbligo di rispetto delle procedure di autorizzazione quali concessione, licenza di attingimento, ecc.. Da ultimo, vige il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee (BCAA3) per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee. I suddetti provvedimenti interessano tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d.
Il secondo tema principale riguarda il suolo e lo stock di carbonio: il provvedimento BCAA4, al fine di assicurare la copertura minima del suolo prevenendo fenomeni erosivi, impegna le superfici agricole in questi termini:
- Superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi: assicurare la presenza di copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno;
- Terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili da incisioni diffuse (rigagnoli):
b1: assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo tra il 15/09 e il 15/05, o in alternativa adottare tecniche di agricoltura conservativa;
b2: divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre;
- Tecniche per la protezione del suolo (come la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, l’interramento dei residui colturali, ecc.) adottabili in alternativa;
- Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione (BCAA5);
- Realizzazione di solchi acquai temporanei e divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- Manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, per garantirne l’efficienza e la funzionalità di sgrondo;
- Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compresi il divieto di bruciare le stoppie (BCAA 6) e la corretta gestione dei residui colturali.
Il terzo tema principale ha a che fare con la biodiversità: le aziende sono tenute alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
D’altra parte, il quarto tema principale coincide con il livello minimo di mantenimento dei paesaggi e prevede la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi (di larghezza minima di 2 m e massima di 20 m e di lunghezza minima di 25 m e con copertura arborea/arbustiva > del 20%), stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, alberi monumentali.
Il CGO 10, recante disposizioni in merito agli impegni nel settore sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, fa riferimento al Reg CE n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, ribadendo l’obbligo del registro trattamenti conforme ed aggiornato, del rispetto delle corrette modalità di applicazione e posologia, del corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e del possesso di adeguato certificato abilitante all’acquisto e all’utilizzo.
Di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla Delibera della Giunta Regionale:
- Modifiche alla Direttiva Nitrati (CGO 1) alla luce della DGR n. XI/2893 del 2 marzo 2020 «Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023» e del decreto D.d.S n. 3137 del 10 marzo 2020 “Chiarimenti sull’applicazione del Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-2023 e delle disposizioni per le zone non vulnerabili da nitrati”.
- Aggiornato l’elenco dei comuni ricadenti in ZVN (Zone Vulnerabili ai Nitrati) sulla base della DGR 26 novembre 2019 n. XI/2535 “Designazione di nuove zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell’art. 92 del Dlgs 152/2006” e l’elenco dei comuni in cui vige il divieto di spandimento dei fanghi di depurazione secondo quanto previsto dal D.d.s. 13 dicembre 2019 – n. 18334.
Al seguente link è disponibile una sinossi degli impegni di condizionalità relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle Buone condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA): https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6f2bebc7-e146-44c9-b1d3-8c8b9f8d81ec/Tabella+condizionalit%C3%A0+2020+principali+impegni+%28elenco+non+esaustivo%29.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6f2bebc7-e146-44c9-b1d3-8c8b9f8d81ec-n8iBhEr
Autore: Milena Zarbà