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IL LAVORO DI PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI

compartecipanti

Con la circolare dell’Istituto di Previdenza sono comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2024, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 21 maggio 2024 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

FAMILIARI

Gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest’ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 3 del 3 gennaio 2024) risultano aggiornati.

LE RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO

Per quello che riguarda l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni sono utilizzabili solamente per i lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito dell’agricoltura, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ogni provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2024 liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2023 dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MATERNITA’- PATERNITA’

Le prestazioni economiche di maternità/paternità, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni . Il reddito applicabile, per l’anno 2024, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 63,06.

 

FISSATI I CONTRIBUTI 2024

Come comunica l’Inps con la circolare n. 80/2024, per il 2024 continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 146/1997. Questi ultimi prevedono l’incremento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota da ricondurre al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%. A questa si somma l’aumento dello 0,30% previsto dall’art. 1, comma 769, della Finanziaria del 2007. Per la diminuzione degli oneri sociali, invece, si applica l’art. 120 della legge n. 288/2000. Si fa presente che la diminuzione di premi e contributi Inail per il 2024 è stata stabilita nel 15,11%. Ciò in ragione della deliberazione del Commissario straordinario dell’Istituto n. 65 del 26 settembre 2023. La Deliberazione è approvata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, dell’8 novembre 2023. Autore: Cia

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