Il D.Lgs. n. 24/2023 ha allargato l’ambito di applicazione della normativa in materia di “whistleblowing”. Si tratta della tutela dei soggetti che, avendo rilevato all’interno di enti pubblici o aziende private, illeciti amministrativi, contabili, civili e penali, li “denunciano” attraverso apposite procedure.
La norma attua la Direttiva UE_2019/1937 del 23 ottobre 2019. Quest’ultima riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, tutelando la figura del “whistleblower” o “informatore” di illeciti, che presta la propria attività lavorativa in un’azienda (pubblica o privata) e decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo rilevato.
Il “Whistleblowing” era già disciplinato in Italia dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” l’ambito di applicazione era però limitato solo ad alcune categorie di soggetti.
FOCUS SULLA DIRETTIVA 2019/1937 WHISTLEBLOWING
La citata Direttiva (UE) 2019/1937 ha invece esteso la disciplina, uniformando settore pubblico e privato. Il decreto legislativo di recepimento disciplina la protezione delle persone che segnalano, ovvero denunciano, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, quali principalmente, a titolo esemplificativo:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ovvero violazione dei modelli organizzazione e gestione previsti dai Modelli 231;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, o riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato.
Il decreto legislativo n. 24/2023 si applica ai datori di lavoro privati che impiegano in media almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro con le già menzionate caratteristiche occupazionali hanno l’obbligo di istituire procedure ad hoc per ricevere le segnalazioni di illecito, progettate e gestite in modo tale da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione.
I canali di segnalazione possono essere affidati ad un ufficio interno all’azienda o ad un soggetto terzo appositamente formato. Solo in alcune limitate ipotesi (più gravi) la segnalazione del dipendente può avvenire anche attraverso il canale di segnalazione esterno istituto dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).
L’ANAC potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro nei casi in cui vengano commesse ritorsioni o quando viene accertato che una segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza, oppure da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui ANAC accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni. Sono inoltre previste sanzioni da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
Quindi, anche le aziende agricole che impiegano mediamente 50 dipendenti sono tenute ad attivare al più presto (la seconda scadenza entro cui provvedere era il 17 dicembre scorso) adeguati canali interni di segnalazione, affidandone la gestione a una persona o ufficio interno autonomo dedicato e con personale formato oppure a soggetto esterno (rammentiamo a tale proposito che il trattamento dei dati personali e la documentazione relativa alle segnalazioni dovranno essere sempre gestiti rispettando le regole e i principi contenuti nel GDPR, per la tutela della privacy.)
CHE COSA DEVONO FARE LE AZIENDE WHISTLEBLOWING
Le aziende sono tenute a comunicare ai sindacati la notizia dell’intenzione di attivare un canale di whistleblowing mediante un’informativa, a fronte della quale i rappresentanti delle associazioni possono richiedere eventuali chiarimenti o incontri. L’articolo 4 prevede infatti che il canale di segnalazione interna debba essere attivato da parte dei datori di lavoro interessati “sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015”, obbligo da rispettare dopo aver predisposto il canale di segnalazione, ma prima di attivarlo.
IN SINTESI
- istituire un canale interno di segnalazione che abbia le caratteristiche sopra richiamate (riservatezza), anche attraverso un fornitore esterno;
- nominare di un responsabile (anche esterno) che deve ricevere e gestire le segnalazioni di eventuali illeciti;
- fornire ai sindacati una idonea informativa, secondo i canoni sopra descritti;
- informare tutto il personale dipendente. Autore: Confagricoltura Piemonte.
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