In risposta ad appositi quesiti formulati dalle associazioni di categoria, tra cui Confagricoltura, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine agli aspetti applicativi della normativa riguardante il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e all’art. 1, commi a 184 a 197, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), in modo particolare per quanto attiene al credito d’imposta 4.0, nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. (scarica la circolare)
L’Agenzia ha accolto gran parte delle istanze, segnatamente per:
1) la trasferibilità del credito d’imposta dalle società di persone ai propri soci (Risposta n. 5.6.3);
2) l’utilizzazione in “avanti” del credito d’imposta negli anni successivi anche oltre il triennio canonico di riferimento (Risp. 5.2);
3) il trasferimento del credito d’imposta nel caso di conferimento d’azienda e di altre operazioni straordinarie e di successione dell’imprenditore mortis causa (Risp. 5.6.1 e 5.6.2);
4) l’utilizzo del credito d’imposta nell’ambito delle reti d’impresa (Risp. 4.1);
5) l’interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0 (Risp. 5.4);
6) gli investimenti effettuati a “cavallo” ante e post 16 novembre 2020 (Risp. 3.1);
7) la facoltà dell’utilizzazione del credito d’imposta per gli acquisti dei beni “ordinari” in un’unica soluzione (Risp. 5.3). (Fonte: Confagricoltura Piemonte)