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CHIARIMENTO SUL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

da | 28 Mag 2021 | Norme e tributi

Anticipi

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 14/05/2021 ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 1, commi 1-9, del D.L. n. 41/2021 che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, sulla falsariga della precedente erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. “Rilancio”, a favore  degli operatori economici colpiti dall’epidemia COVID 19, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Richiamando quanto già chiarito con le circolari n. 15/E e 22/E del 2020, in relazione al contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”), nel caso in cui l’attività  esercitata  da  una  società  di  persone  prosegua  in  capo  all’unico socio  superstite  come  impresa  individuale, l’Agenzia conferma che il  soggetto  che  è  venuto  ad  esistenza  a  seguito  della  trasformazione (ditta individuale) può fruire del beneficio in commento assumendo l’ammontare  dei  ricavi riferibili all’azienda preesistente per quanto riguarda la  soglia  di  accesso  al  contributo, e considerando il  fatturato relativo  all’azienda trasformata per  il  calcolo  della  riduzione  dello stesso fatturato.

Contributo a fondo perduto in conto esercizio

Nel ribadire che i contributi a fondo perduto corrisposti nell’ambito dell’emergenza COVID 19 sono diretti a sostenere  gli  operatori economici  in conseguenza dei  gravi effetti  economici  e  finanziari  che  hanno  subito  a  seguito  della  diffusione  della  pandemia, l’AdE conferma che gli stessi, da un punto di vista contabile e fiscale, assumono la natura di contributi  in  conto  esercizio  in quanto  erogati  ad  integrazione  di  mancati  ricavi  registrati  dal  contribuente  a causa  della predetta emergenza.  Tuttavia, in considerazione del loro carattere di eccezionalità non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi di accesso alla misura di sostegno e non si considerino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio mensile.
In considerazione della natura economica dell’operazione di assegnazione/estromissione  dei  beni  immobili ai  soci da parte della  società,  che si sostanzia in una  distribuzione  in  natura  del  patrimonio  della società  stessa, è precisato che tali operazioni non devono ritenersi riconducibili tra quelle relative alla nozione di fatturato, di cui al predetto art. 1, c. 4,  del Decreto “Sostegni”, ancorché le stesse operazioni   siano assimilabili, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, alle cessioni dei beni ai soci.

Tale conclusione deriva dal fatto che la finalità dei contributi a fondo perduto, ancorati alla riduzione del fatturato, è principalmente quella di ristorare i soggetti che risultano maggiormente incisi dalla crisi economica conseguente alla pandemia, cercando di ripristinare, almeno in parte, il livello ordinario dei flussi di liquidità generati dalla propria attività, altrimenti mancanti.

Secondo il parere del’’AdE, atteso che “ai  fini  della riduzione  del  fatturato  è  necessario considerare  tutte  le  somme  del  periodo  di riferimento  […],  purché  le  stesse  rappresentino  ricavi  dell’impresa  di  cui all’articolo  85  del  TUIR  (o  compensi  derivanti  dall’esercizio  di  arti  o professioni,  di  cui  all’articolo  54,  del  medesimo  TUIR)” e che,   come riportato nel  paragrafo  3.4  della  circolare n. 22/2020,  tale  principio riguarda  anche  le  somme  che  costituiscono  altri  componenti  di  reddito  per cui  non deve  farsi riferimento  esclusivamente  ai  predetti ricavi  di  cui  all’articolo  85  del  TUIR  (ovvero ai compensi  dell’articolo  54), le somme  derivanti  dalla  cessione  di  terreni  e  annessi  fabbricati  rurali  per  le  quali non  è  stata  emessa  fattura,  in  quanto  si  tratta  di operazioni  fuori  campo  IVA, ai sensi  dell’articolo  2,  c.3, lett.  c),  del  D.P.R. n.  633 del 1972, concorrono anch’esse nell’ambito della nozione di fatturato, in quanto genererebbero altri componenti di reddito. (Fonte: Confagricoltura)

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