Con la sentenza n. 6276 del 10 marzo 2021, la VI Sezione della Cassazione Civile ha stabilito che “in materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto dell’immobile, non è soggetta a tassazione come reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera b) o l), D.P.R. 917/1986, qualora abbia a oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lettera b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall’altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall’articolo 9, comma 5, TUIR, non consente di ricondurre l’obbligo di concedere a terzi l’utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere”, di cui alla lettera l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali”.