Per essere un agricoltore attivo basta percepire contributi Pac o Psr, ma la pensione è un reddito extra-agricolo, che può comportare la perdita di questa qualifica. Sfumature? Mica tanto. Ci sono aspetti da valutare attentamente nella circolare Agea ACIU 570.2015 (scarica QUI il testo, QUI l’allegato 1 e QUI l’allegato 2) che fornisce alcune precisazioni sulle modalità di riconoscimento della qualifica di agricoltore attivo ai sensi dell’ art. 13 del Reg. UE 639/14, limitate peraltro ad alcuni casi più verosimilmente frequenti in altri comparti produttivi che non in quello risicolo, in cui le figure “professionali” sono nettamente prevalenti. In specie vengono elencate alcune possibili casistiche in assenza di partita IVA aperta in campo agricolo (con le cifre “01” nel codice ATECO), oppure aperta dopo la data dell’ 1 agosto 2014. Vi si specifica tra l’altro che in assenza di proventi derivanti da attività extra agricole il semplice percepimento di aiuti e contributi in ambito PAC o PSR risulta soddisfare i requisiti richiesti per ottenere la qualifica di agricoltore attivo. Per contro vi si afferma che il percepimento di pensione costituisce reddito extra agricolo, per cui potrebbe comportare la perdita della qualifica di “attivo”. Infine nella circolare vengono fornite indicazioni alle pubbliche amministrazioni che effettuano attività di formazione/sperimentazione in campo agricolo, come Università e Enti di sperimentazione e ricerca, che sono gli unici enti pubblici (oltre a quelli che gestiscono usi civici) che possono ottenere la qualifica di agricoltore attivo. (revisione dell’articolo pubblicato il 01.01.2016)
IL RISO E’ SOST
Presentati i risultati della sperimentazione Risosost