I risicoltori non devono pagare due volte lo smaltimento rifiuti. E’ il senso dell’allarme lanciato dalla Confagricoltura, la quale ricordando che la nuova tassa Tari inserita nel Ddl stabilità va a sostituire tassa sui rifiuti solidi urbani e la più recente tassa rifiuti e servizi ed è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, sottolinea un paradosso e lo segnala a tutti i Comuni. Il nodo del problema riguarda la definizione di “rifiuto speciale”, dal momento che allo smaltimento di tale tipologia di rifiuti dovrà provvedere direttamente il produttore, la nozione di “aree scoperte operative” e le possibili agevolazioni che i comuni potranno introdurre per i fabbricati agricoli. Il rischio è che gli agricoltori – non solo i risicoltori – al termine del percorso regolamentare si trovino a pagare per lo smaltimento di rifiuti che non producono o che hanno già provveduto autonomamente a smaltire. Ma non è solo un problema di rifiuti. “Il presupposto della nuova Tasi, la cui funzione è quella di assicurare la diretta copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (manutenzione strade, illuminazione, etc.), è il possesso di fabbricati di aree scoperte nonché di aree fabbricabili. L’aliquota base della Tasi, calcolata sulla base imponibile prevista per l’Imu, è pari all’ 1 per mille. I Comuni hanno comunque la possibilità di modularla, aumentandola o diminuendola fino all’aliquota massima prevista dalla legge statale per l’IMU (10.6 per mille)” ricorda Confagricoltura. (9.11.13)
CORDONE FITOSANITARIO UE
La Commissione ha presentato la sua proposta di revisione delle norme esistenti il 17 ottobre 2023, tenendo conto dell’esperienza.