I risicoltori non devono pagare due volte lo smaltimento rifiuti. E’ il senso dell’allarme lanciato dalla Confagricoltura, la quale ricordando che la nuova tassa Tari inserita nel Ddl stabilità va a sostituire tassa sui rifiuti solidi urbani e la più recente tassa rifiuti e servizi ed è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, sottolinea un paradosso e lo segnala a tutti i Comuni. Il nodo del problema riguarda la definizione di “rifiuto speciale”, dal momento che allo smaltimento di tale tipologia di rifiuti dovrà provvedere direttamente il produttore, la nozione di “aree scoperte operative” e le possibili agevolazioni che i comuni potranno introdurre per i fabbricati agricoli. Il rischio è che gli agricoltori – non solo i risicoltori – al termine del percorso regolamentare si trovino a pagare per lo smaltimento di rifiuti che non producono o che hanno già provveduto autonomamente a smaltire. Ma non è solo un problema di rifiuti. “Il presupposto della nuova Tasi, la cui funzione è quella di assicurare la diretta copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (manutenzione strade, illuminazione, etc.), è il possesso di fabbricati di aree scoperte nonché di aree fabbricabili. L’aliquota base della Tasi, calcolata sulla base imponibile prevista per l’Imu, è pari all’ 1 per mille. I Comuni hanno comunque la possibilità di modularla, aumentandola o diminuendola fino all’aliquota massima prevista dalla legge statale per l’IMU (10.6 per mille)” ricorda Confagricoltura. (9.11.13)
IL RISO E’ SOST
Presentati i risultati della sperimentazione Risosost