In sede di conversione in legge del Dl. 91/2014 (Decreto Crescita) è stata introdotta una nuova norma che va ad inserirsi nell’art. 256 bis del Codice ambientale ed esclude sanzioni penali per la bruciatura di materiale vegetale. Il nuovo testo dell’art. 256 comma 6 infatti prevede: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato». Per tale fattispecie le sanzioni applicabili restano quelle amministrative previste dall’art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata). Nel contempo, con la nuova disciplina introdotta dallo stesso decreto, la bruciatura dei residui culturali assume la forma di una normale pratica regolamentata e non viene più presentata come semplice deroga. In conseguenza di ciò, la facoltà dei Comuni non è più quella di specificare i luoghi e i periodi in cui essa è consentita, ma, al contrario, di indicare dove tale pratica è interdetta.
In particolare vengono escluse dalla disciplina sui rifiuti le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale effettuate nel luogo di produzione. Il nuovo testo normativo del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006) quindi recita:
(b) all’articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali é sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”.
Infine, nell’ottica della semplificazione burocratica, il Decreto Crescita ha aggiunto all’articolo 190 del d.lgs 152/2006, anche una disposizione sulla tenuta dei registri di carico e scarico da parte dell’imprenditore agricolo, che prevede: “Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L’archivio informatico e’ accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell’utente e password dedicati». Va tuttavia ricordato che le semplificazioni riguardanti la tenuta dei registri di carico e scarico saranno operative solo in coincidenza con la piena operatività del Sistri, attualmente prevista al 1° gennaio 2015. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg