Arriva l’anticipo Pac con Decreto ministeriale n. 5932 del 3 giugno 2019, il ministro Gian Marco Centinaio ha dato il via libera al provvedimento che autorizza gli anticipi al 31 luglio 2019. Il decreto prevede quindi che gli Organismi Pagatori riconosciuti possano disporre l’attivazione della prevista anticipazione in regime de minimis. «Nell’ambito dell’anticipazione – si legge nel decreto – l’aiuto de minimis ad essa connesso è calcolato sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. L’aiuto è calcolato per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell’anticipo alla data del 30 giugno dell’anno successivo al lordo delle imposte dovute».
«Gli stessi Organismi Pagatori fanno fronte all’erogazione dell’anticipazione attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze» specifica Federico Giovanazzi, Direttore Opr Lombardia. «Attivando l’aiuto siamo tenuti alle verifiche e agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115».
«La novità da sottolineare è che sono fondi nazionali – ci dice Maddalena Dughera, Responsabile Area Pagamenti di Arpea Piemonte -. Abbiamo testato il nuovo programma di inserimento massivo dati messo a disposizione da Agea, i CAA potranno caricare direttamente sul Sian che a sua volta trasferirà i dati al B.D.N.A (antimafia). Il programma é pronto, si andrà a regime per fine giugno».
La compensazione dell’anticipazione Pac effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti ai beneficiari della Domanda Unica della relativa campagna.«Per la determinazione dell’importo dell’anticipazione – specifica il decreto – fissato al 50% dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, si considerano le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data di scadenza del pagamento».
• soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’Organismo Pagatore;
• soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo Pagatore;