Il Tribunale della Corte di giustizia dell’Unione europea ha annullato il regolamento di esecuzione 2019/67 del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania. (Novità assoluta)
Il Regolamento aveva reintrodotto i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania per un periodo di tre anni con una progressiva riduzione dell’aliquota del dazio. LEGGI QUI LA SENTENZA!
L’INDAGINE DI SALVAGUARDIA
A seguito di un’indagine di salvaguardia, nel 2018 la Commissione europea ha concluso che il riso Indica lavorato o semilavorato originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania veniva importato in volumi e a prezzi che hanno causato gravi difficoltà all’industria dell’Unione. Di conseguenza, la Commissione ha adottato il regolamento 2019/67 e ha reimposto i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di questo riso per un periodo di tre anni. Inoltre, la Commissione ha introdotto una progressiva riduzione dell’aliquota del dazio applicabile.
IL RICORSO DELLA CAMBOGIA
Il Regno di Cambogia e la Cambogia Rice Federation (CRF) hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento del regolamento 2019/67. Con la sua sentenza odierna, il Tribunale ha accolto entrambi i ricorsi e annullato il regolamento 2019/67.
Nella sua analisi, il Tribunale ha interpretato, per la prima volta, le nozioni di produttori dell’UE di “prodotto simile o direttamente concorrente” e le condizioni per provare l’esistenza di gravi difficoltà causate all’industria dell’Unione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento SPG .
LA SENTENZA: I CONTENUTI
In primo luogo, il Tribunale ha ricordato che la Commissione ha ritenuto che il «riso Indica lavorato o semilavorato, trasformato da risone coltivato o raccolto nell’UE» fosse un «prodotto simile o direttamente concorrente». A riguardo, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse erroneamente subordinato la definizione all’origine dei prodotti, poiché il regolamento SPG non impone l’obbligo di tener conto di tale origine. In quanto tale, la Commissione era obbligata a tenere conto di tutte le industrie dell’Unione che producevano riso Indica lavorato o semilavorato, indipendentemente dall’origine del risone che trasformano.
GLI AGRICOLTORI E L’INDUSTRIA
Per quanto riguarda la definizione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha indicato che essa era costituita dalle industrie produttrici di riso che trasformavano il riso coltivato/prodotto nell’Unione. Riso in concorrenza diretta con il prodotto in esame. Contrariamente a quanto richiesto dalla Repubblica italiana, la Commissione ha escluso da tale definizione e dalla valutazione del pregiudizio gli agricoltori. Questi ultimi sono considerati, infatti, come fornitori di materie prime, e non come produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti, sebbene anche la loro situazione potesse essere fortemente influenzata dalle importazioni del prodotto in esame.
Tuttavia, limitando la definizione in riferimento all’origine della materia prima trasformata, la Commissione ha di fatto esteso l’ambito di protezione ai coltivatori di riso dell’Unione. Il Tribunale ritiene quindi che la Commissione abbia commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione limitando arbitrariamente l’ambito della sua indagine.
LA SOTTO QUOTAZIONE
Per quanto riguarda l’analisi della sotto quotazione, il Tribunale rileva che la Commissione non si è basata su prove o indici affidabili e pertinenti a sostegno della sua decisione di effettuare adeguamenti. In particolare, la distribuzione geografica non è supportata da elementi di prova pertinenti, gli elementi di prova utilizzati per giustificare l’adeguamento dei prezzi all’importazione non sono sufficientemente convincenti e la Commissione non ha fornito elementi di prova a sostegno dell’adeguamento dell’analisi della sotto quotazione per tener conto delle differenze di lo stadio commerciale e confrontare i prezzi del riso lavorato venduto sfuso con quelli del riso venduto sfuso.
CONCLUSIONI
In conclusione, il Tribunale dichiara e statuisce i seguenti punti.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione all’importazione di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, è annullato.
- La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Cambogia e dalla Cambodia Rice Federation (CRF).
- La Repubblica italiana e l’Ente Nazionale Risi sopporteranno ciascuno le proprie spese. Autore:Paolo Magaraggia, Coldiretti
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