Il Decreto Sostegni Bis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso prevede, all’articolo 68, una serie di misure per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il comparto agrituristico, con uno stanziamento di circa 2 miliardi di euro.
Sono, tra l’altro, introdotte misure che incidono per l’anno 2021 sulle percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, fissate ambedue nella misura del 9,5%. Gli oneri per la misura a sostegno della zootecnia sono del valore di 27,5 milioni di euro.
Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le disposizioni relative alle operazioni di cui alla lettera ì) del medesimo comma – inerenti la garanzia del Fondo centrale cumulabile con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti – si applicano nei settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00. Attualmente le Disposizioni Operative del Fondo Centrale di Garanzia non consentono, sulla stessa operazione di prestito, di cumulare la garanzia del Fondo con un’altra garanzia (per esempio ipoteca), qualora la somma delle due garanzie ecceda il 100%. La proposta consente alle imprese agricole (agricoltura silvicoltura e pesca), in merito alle operazioni di investimento immobiliare, di ottenere la stessa possibilità riservata alle imprese del settore turistico-alberghiero, ovvero di sommare la garanzia del Fondo ad altre garanzie, fermo il limite inferiore di 100.000 euro e la durata minima di 10 anni per operazione. (Fonte: Confagricoltura)