L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla compilazione dei Quadri RS – Aiuti di Stato dei mod. Dichiarazione dei redditi e IS mod. IRAP. In presenza di contributi erogati dall’Agenzia delle Entrate, codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28, non deve essere riportato l’importo accreditato al contribuente e al fine di stabilire il momento da cui decorrere l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo stesso.
Per i crediti d’imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l’importo dell’aiuto è pari al dato del credito maturato e indicato nel quadro RU e le somme erogate da altre amministrazioni, come per esempio l’indennità di 600 euro erogata dall’ INPS non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato, in quanto non si è in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 115/2017. Così pure, per i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia.
Infine è stato chiarito che per effetto dell’abrogazione, ad opera dell’art, 1 bis del D.L. n. 73/2021 (Decreto “Sostegni bis”), del comma 2 dell’art. 10 bis del D.L.- n. 137/2020 (Decreto “Ristori”) non si deve tener conto nei quadri dichiarativi, compreso il Quadro aiuti di Stato, dell’importo relativo alla detassazione dei contributi ricevuti.
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