Con l’Ordinanza 11 febbraio 2021 n. 3460 la Corte di Cassazione ha stabilito che le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta, riconosciute in favore dell’imprenditore agricolo professionale persona fisica, sono soggette alla specifica causa di decadenza di cui all’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004, non potendosi alle stesse estendere la disciplina di cui agli artt. 2, n. 1, e 7, l. n. 604 del 1954, in tema di formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, con riferimento ai requisiti soggettivi ed alle causa di decadenza previsti in relazione alla qualifica di coltivatore diretto.
La Cassazione aveva già sentenziato che “in tema di imposte sulla registratone dell’acquisto di terreni agricoli, l’art. 1, comma quarto, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all’art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all’art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario da produrre a pena di decadenza all’Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto“. Ne consegue che, per il trattamento agevolativo, non vi è obbligo di produrre il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto.