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AGEVOLAZIONI ALLA PROPRIETA’ CONTADINA

da | 22 Mar 2015 | Norme e tributi

bando ISI

governoConfagricoltura Pavia fa sapere che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 26 del 6 marzo 2015, a seguito di una richiesta di consulenza giuridica concernente l’interpretazione dell’art. 2, c. 4 bis, del D.L. n. 194 del 2009, convertito con L. n. 25 del 26 febbraio 2010, in tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina (PPC), ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della suddetta agevolazione anche al trasferimento dei fabbricati strumental i quando costituiscono pertinenze degli stessi terreni agricoli. Più in particolare, il dubbio interpretativo era sorto per quanto affermato nella circolare n. 2/E del 21.02.2014 della stessa Agenzia, dove, in un caso prospettato (di vendita di un fabbricato strumentale e di un terreno agricolo a favore di un soggetto IAP, per il quale ricorrevano le condizioni di cui al predetto art. 2, c. 4 bis, era stato precisato che l’agevolazione doveva intendersi riferita soltanto al trasferimento del terreno agricolo e non al fabbricato strumentale che avrebbe scontato invece l’aliquota del 9%. Nella risoluzione in commento, l’Agenzia, opportunamente, richiamando il profilo oggettivo del regime agevolativo applicabile ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, ha, invece, precisato che al fine dell’individuazione del concetto di “terreni agricoli e relative pertinenze” va fatto riferimento al fondo rustico, inteso come appezzamento di terreno agricolo corredato da elementi strumentali (pertinenziali) che caratterizzano il cosiddetto “fundus instructus” (terreno agricolo, fabbricato rurale, macchinari, sementi, animali, scorte, ecc.), cioè quel complesso di beni strettamente legati al terreno.
Di conseguenza, ai fini dell’agevolazione in parola, va applicato il medesimo trattamento previsto per il trasferimento dei terreni agricoli ai fabbricati destinati all’abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, nonché dei loro familiari, ovvero al ricovero degli animali, dei prodotti, delle scorte, degli attrezzi, ecc., quando gli stessi costituiscono pertinenza dei terreni e siano ubicati sui terreni medesimi. Il trattamento agevolativo non si estende, tuttavia, ai fabbricati strumentali di cui all’art. 9, c. 3 bis, del D.L. n. 557/93, quando per essi non ricorra il requisito pertinenziale. Oltre alla precisazione dell’Agenzia in tema appunto di Tassa di Registro val la pena ricordare che forse per la prima volta abbiamo una chiara definizione di fondo rustico. Questa definizione acquisisce ancora più importanza considerato che in alcuni Uffici della stessa Agenzia in tema di registrazioni di contratti d’affitto di fondo rustico, il fondo veniva identificato col solo terreno agricolo e qualora ci fossero anche dei fabbricati rurali si propendeva a distinguere la tassa di registro tra quella relativa ai terreni (0,5% dell’importo complessivo del canone per il periodo di durata) e quello dei fabbricati pari invece al (2% del canone). Anche la loro tassa fissa minima, variava rispettivamente da € 67,00 e a € 200,00. (21.03.15)

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