Mercoledì 28 gennaio a Milano, presso l’Ente Risi, è stato raggiunto l’accordo finale sulla legge mercato interno tra le confederazioni agricole (Coldiretti, Confagricoltura e Cia) e l’Airi, alla presenza dei funzionari del Mipaaf. La bozza che sarà consegnata al governo e diventerà un disegno di legge. In seguito, se sarà approvato il collegato agricolo alla legge di Stabilità che prevede una delega al governo a legiferare sulla materia, l’esecutivo potrà adottare un decreto legislativo, che riformerà la normativa del 1958. Gli uffici dell’Ente Risi stanno apportando le ultime rifiniture, ma l’impianto, la massima parte dell’articolato e soprattutto la griglia e gli allegati – compresa la parte che individua i difetti dei granelli – sono quelli della bozza che vi abbiamo presentato in dicembre.
Questo significa che al termine dell’iter il riso italiano che sarà commercializzato all’interno del Paese – con esclusione dei prodotti tutelati da una denominazione di origine – potrà essere venduto solo con i nomi di Carnaroli (foto piccola), Arborio, Roma-Baldo, Ribe, Vialone Nano e Sant’Andrea. Tutte le altre varietà potranno essere associate a queste ultime, ma dovranno essere vendute con il nome delle stesse e in tal caso non potranno essere mescolate ad altri risi. Le varietà tradizionali potranno essere commercializzate con l’aggettivo “classico” solo se rispetteranno il protocollo di tracciabilità che accompagnerà la nuova legge, ma in quest’ultimo caso il risone dovrà essere stato prodotto con seme certificato. Le miscele saranno invece consentite per tutte le varietà che non saranno iscritte all’elenco delle “tradizionali” e che saranno vendute come Tondo, Medio, Lungo A e Lungo B. Se invece si vorrà vendere con il proprio nome una varietà tra quelle non iscritte nell’elenco delle varietà tradizionali, essa dovrà essere la sola contenuta nella confezione, non dovrà per l’appunto essere associata alle varietà tradizionali e la denominazione di tale varietà dovrà apparire associata alla tipologia. Nel caso in cui, al contrario, si dovesse decidere di vendere una miscela e si volessero comunque indicare le varietà utilizzate dovranno obbligatoriamente essere indicate tutte le varietà contenute nella confezione.
L’unico punto di non-accordo riguarda le rotture di riso: l’industria vorrebbe che la soglia fosse aumentata da 5 a 10% nel caso dei risi non inclusi nell’elenco delle varietà tradizionali, allo scopo di intercettare il consumo low cost, mentre gli agricoltori sono contrari, perché ciò intaccherebbe la qualità percepita del prodotto italiano in commercio. Su questo punto si sta ancora lavorando per individuare una formula transitoria.
Ci si attende che nei prossimi giorni i rappresentanti sindacali illustrino ai loro rappresentanti i contenuti dell’accordo che hanno raggiunto: riteniamo infatti che, trattandosi di un accordo politico, sarebbe sbagliato che ad assumersene la responsabilità fosse un organo tecnico come l’Ente Risi o lo stesso governo, come se la riforma fosse “imposta” dall’alto. Come sapete, in questi due anni abbiamo seguito con grande attenzione il dossier, divulgando tutti i documenti prodotti all’interno della filiera e dando quindi un contributo alla trasparenza del processo decisionale. L’attenzione dei lettori e i commenti scaturiti – anche quelli di chi avrebbe preferito che ci occupassimo di ricette e di discorsi ufficiali – ci hanno confermato di aver fatto bene.
Giunti al traguardo, quest’interesse non si esaurisce ma si sposta su quelli che saranno gli effetti della legge prossima ventura. Sappiamo che sulla soluzione scelta per una riforma che è stata fortemente voluta dall’Airi e dal Mipaaf non tutti i risicoltori sono d’accordo, ma l’approvazione del testo da parte dei loro rappresentanti sindacali deve costituire un punto di non ritorno per tutti coloro che hanno a cuore la democrazia economica, che ha regole non dissimili da quella politica. I giornali hanno il compito di rappresentare le ragioni di tutti e diffondere le informazioni, comprese quelle che i decisori vorrebbero mantenere riservate, ma quando i rappresentanti di un settore prendono un accordo, quell’accordo si rispetta. (30.01.15)
Bozza nuova legge mercato italiano
Art. 1
(Ambito di applicazione e definizioni).
-
Il presente decreto si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione “riso”.
-
Il presente decreto non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito comunitario, né al prodotto destinato ad altri Paesi.
-
Ai fini del presente decreto si intende per:
-
riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;
-
riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;
-
riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.
Art. 2
(Classificazione del riso e denominazioni di vendita).
-
Il riso è classificato nei seguenti gruppi:
-
riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario;
-
riso a grani medi ovvero riso medio;
-
riso a grani lunghiA ovvero riso lungo A;
-
riso a grani lunghiB ovvero riso lungo B.
Le definizioni dei gruppi di cui sopra sono riportate nell’allegato 4.
Per il riso semigreggio (o integrale), i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.
-
La denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera b) o lettera c) o lettera d).
-
La denominazione di vendita, di cui al paragrafo 2, può essere eventualmente accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro di cui all’art. 4, da cui il riso è ottenuto. Non possono tuttavia essere utilizzati i nomi delle varietà di riso greggio di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
-
I nomi delle varietà di riso greggio, di cui al paragrafo 3, non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione di vendita.
-
Sulla confezione è consentito l’utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche (aroma, aspetto ceroso e simili), purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione di vendita e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto.
-
Nella denominazione di vendita deve figurare:
-
la lavorazione diversa da quella indicata all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), quale “semilavorato”, “integrale” o “semigreggio”;
-
il particolare trattamento subito;
-
il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto.
-
La denominazione di vendita “miscela di risi” deve essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o più varietà di riso greggio che hanno colori diversi del pericarpo, e che inoltre possono appartenere a gruppi diversi e/o avere subito lavorazioni diverse e/o avere subito trattamenti diversi. Sulla confezione è consentito indicare i nomi di tutte le varietà che costituiscono la miscela.
Art. 3
(Denominazioni di vendita delle varietà tradizionali).
-
Sono istituite le denominazioni di vendita elencate nell’allegato 1.
-
Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione:
-
della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro di cui all’art. 4, detenuto dall’Ente Nazionale Risi;
-
di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell’allegato 1, elencata e descritta nel registro di cui all’art. 4, detenuto dall’Ente Nazionale Risi.
-
Per il prodotto di cui al paragrafo 2 devono essere utilizzate esclusivamente le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1. Per tale prodotto non possono mai essere utilizzate le denominazioni di vendita di cui all’art. 2, paragrafo 1.
-
Nella denominazione di vendita di cui al paragrafo 1, deve figurare:
-
la lavorazione diversa da quella indicata all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), quale “semilavorato”, “integrale” o “semigreggio”;
-
il particolare trattamento subito.
-
L’indicazione “classico”è consentita, unicamentein associazionealla denominazione di vendita, per il prodotto di cui al paragrafo 2, lettera a), che sia stato ottenuto in conformità ad un protocollo che ne garantisca la tracciabilità varietale, redatto dalla filiera e patrocinato da MIPAAF e MISE.
Art. 4
(Registro varietale).
-
Ai sensi del presente decreto, l’Ente Nazionale Risi detiene un registro nel quale sono elencate e descritte le varietà:
-
il cui nome può accompagnare la denominazione di vendita di cui all’art. 2, paragrafo 3.
-
che possono avvalersi delle denominazioni di cui all’art. 3.
-
Nell’allegato 2 sono riportate le modalità di tenuta del registro e le disposizioni applicative per il suo aggiornamento.
Art. 5
(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).
-
È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l’alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all’allegato 3.
-
Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ad emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui al presente decreto.
-
Le definizioni delle caratteristiche qualitative di cui all’allegato 3 sono riportate nell’allegato 4.
-
I metodi di analisi sono riportati nell’allegato 5.
Art. 6
(Utilizzo di marchi collettivi).
-
Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell’uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione di vendita è consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d’uso.
Art. 7 testo da rivedere con MIPAAF
(Vigilanza e controlli).
-
Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi di controllo dello Stato, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali esercita, attraverso il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e l’Ente Nazionale Risi, attività di controllo sull’applicazione delle disposizioni del presente decreto.
-
Il Dipartimento ICQRF e l’Ente Nazionale Risi vigilano, altresì, sul corretto utilizzo delle denominazioni di vendita di cui agli art. 2 e 3, e sul rispetto delle caratteristiche qualitative di cui all’art. 5, senza ulteriori nuovi oneri a carico dello Stato.
Art. 8 testo da rivedere con MIPAAF
(Sanzioni).
-
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.500.
-
Il Dipartimento ICQRF, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è designato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.
Art. 9
(Periodo transitorio).
-
Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della Legge 18 marzo 1958, n. 325.
-
Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all’esaurimento delle scorte.
Art. 10
(Norme finali).
-
Gli allegati al presente decreto sono modificati, se del caso, con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
-
La Legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato 1 – Caratteristiche delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita di cui all’art. 3 paragrafo 1.
DENOMINAZIONI DI VENDITA |
||||||
Caratteristiche del granello |
Riso Arborio |
Riso Roma o Riso Baldo |
Riso Carnaroli |
Riso Ribe |
Riso Vialone nano |
Riso S. Andrea |
lunghezza (mm) |
6,6 ÷ 7,2 |
6,4 ÷ 7,2 |
6,5 ÷ 7,0 |
5,8 ÷ 6,8 |
5,4 ÷ 5,8 |
6,2 ÷ 6,7 |
larghezza (mm) |
3,2 ÷ 3,4 |
2,9 ÷ 3,1 |
2,9 ÷ 3,1 |
2,4 ÷ 2,8 |
3,2 ÷ 3,5 |
2,9 ÷ 3,1 |
rapporto lungh./largh |
2,0 ÷ 2,2 |
2,2 ÷ 2,4 |
2,2 ÷ 2,3 |
2,0 ÷ 2,7 |
1,6 ÷ 1,8 |
2,1 ÷ 2,3 |
consistenza (kg/cm2) |
0,65 ÷ 0,80 |
0,60 ÷ 0,80 |
≥ 0,85 |
– |
≥ 0,85 |
0,60 ÷ 0,75 |
perla |
molto estesa |
da poco a molto estesa |
molto estesa |
– |
molto estesa |
poco estesa |
Le caratteristiche sono determinate su granelli di riso lavorato.
Allegato 2 – Registro detenuto dall’Ente Nazionale Risi
Il registro è pubblicato sul sito web dell’Ente Nazionale Risi.
Il registro è costituitoda:
- elenco dei nomi delle varietà agronomiche che possono accompagnare la denominazione di vendita del corrispondente prodotto da esse ottenuto (art. 2, paragrafo 3);
- elenco delle varietà agronomiche il cui prodotto può utilizzare la denominazione di vendita di cui all’art. 3, paragrafo 1, con i dati relativi alle caratteristiche del granello elencate nell’allegato 1;
- elenco delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varietà di cui al punto 1;
- elenco delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varietà di cui al punto 2.
In sede di costituzione del registro, l’Ente Nazionale Risi adotta gli elenchi e le descrizioni contenute negli allegati al DM vigente, emanato ai sensi della legge n. 325 del 18 marzo 1958, dandone comunicazione preventiva ai costitutori delle varietà, o responsabili della conservazione in purezza.
L’aggiornamento del registro avviene di norma entro il 31 agosto di ogni anno, ed ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1 settembre dello stesso anno.
Il costitutore di una varietà, o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse, richiede l’inserimento della varietà nell’elenco di cui al punto 1 o al punto 2 inoltrando apposita domanda come di seguito specificato nelle “disposizioni applicative”.
Il costitutore di una varietà, o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende richiedere la cancellazione della varietà dall’elenco, inoltra apposita domanda all’ENR entro il 31 agosto di ogni anno e la cancellazione ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1 settembre dell’anno successivo.
DISPOSIZIONI APPLICATIVE
- Inclusione di una varietà nell’elenco di cui al punto 1
La domanda deve pervenire entro il 31 luglio di ogni anno all’Ente Nazionale Risi.
La domanda può riguardare solo varietà appartenenti alla specie Oryza sativa, L., iscritte in un registro ufficiale, nazionale o comunitario.
Insieme alla domanda deve essere fornito un campione di almeno 100 grammi di riso lavorato, che sarà utilizzato per la classificazione della varietà nel pertinente gruppo di cui all’art. 2 del presente decreto (riso tondo/riso medio/riso lungo A/riso lungo B), e per la descrizione morfologica dei granelli.
La descrizione morfologica dei granelli – effettuata da Ente Nazionale Risi secondo gli usi – comprende le seguenti caratteristiche: lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione. Ad esse si aggiungono il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro, e l’aroma.
Una volta effettuata la descrizione morfologica dei granelli, l’Ente Nazionale Risi provvede ad aggiornare gli elenchi di cui al punto 1 e 3, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
-
Inclusione nell’elenco di cui al punto 2
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata a:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- DG politiche internazionali e dell’Unione europee PIUE IV – OCM unica e produzioni vegetali
- DG dello sviluppo rurale DISR V – produzioni vegetali
Via XX Settembre 20 ROMA
Ente Nazionale Risi
Via S. Vittore, 40
20123 Milano
Responsabile del mantenimento in purezza della varietà.
La domanda deve pervenire entro il 15 febbraio ai destinatari sopra indicati e deve contenere l’indicazione della denominazione nella quale si chiede di includere la varietà.
ACCERTAMENTI E ANALISI
La valutazione delle caratteristiche del granello elencate nell’allegato 1 è effettuata dall’autorità incaricata dal MIPAAF ad effettuare le prove per l’iscrizione delle nuove varietà di riso al Registro nazionale.
Nel caso in cui la varietà sia già iscritta nel registro nazionale o nel catalogo comunitario, e la sua semente sia certificata in Italia, la valutazione è effettuata su 2 campioni di semente certificata della categoria più elevata disponibile (prebase o base) e ottenuta da coltivazioni effettuate in Italia in due campagne colturali.
Nel caso in cui la varietà sia in corso di iscrizione al registro nazionale, le valutazioni sono effettuate per due (o tre) anni sugli stessi campioni utilizzati ai fini dell’iscrizione. Se la varietà è iscritta con un solo anno di prove ufficiali, le valutazioni sono effettuate sul campione fornito dal costitutore e sul prodotto ottenuto dalle parcelle delle prove per l’iscrizione.
Nel caso in cui la varietà sia già iscritta nel registro nazionale o nel catalogo comunitario, ma la sua semente non sia certificata in Italia, il soggetto che presenta la domanda invia all’autorità incaricata un quantitativo minimo di 3 kg di semente da campione standard. Il campione deve essere inviato entro il 10 marzo, accompagnato dalla scheda descrittiva della varietà (di cui all’art. 9 della Direttiva 2002/53 CE del Consiglio). In questo caso per procedere alla valutazione della varietà, vengono preparati due sub-campioni:
-
sul primo sub-campione viene effettuata la valutazione delle caratteristiche del granello elencate nell’allegato 1;
-
il secondo sub-campione viene utilizzato per seminare 2 parcelle, in 2 diverse località. Sulle piante delle parcelle vengono effettuati i rilievi necessari a verificare la corrispondenza tra le loro caratteristiche e quelle riportate nella scheda descrittiva. Inoltre con il materiale raccolto da entrambe le parcelle viene formato un campione sul quale vengono effettuati gli stessi rilievi già effettuati sul primo campione, al fine di valutare le caratteristiche merceologiche della varietà coltivata nel territorio italiano.
I risultati dei rilievi effettuati sono trasmessi non appena disponibili all’Ente Nazionale Risi.
ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI a cura dell’Ente Nazionale Risi
Per ogni caratteristica da valutare, l’Ente Nazionale Risi calcola la media dei valori ottenuti dagli accertamenti effettuati dall’autorità incaricata dal MIPAAF. La media è espressa con valori arrotondati:
– al primo decimale per i parametri di lunghezza, larghezza e rapporto lunghezza/larghezza;
– al secondo decimale per il parametro di consistenza.
L’arrotondamento è effettuato per difetto quando il decimale successivo è pari a 0,1,2,3,4 e per eccesso in tutti gli altri casi.
La media così ottenuta è confrontata con i valori indicati nella tabella dell’allegato 1; quando la media della lunghezza oppure quella della larghezza si discosta di ± 0,1 mm rispetto alle rispettive caratteristiche di riferimento, è comunque ammessa l’inclusione della varietà nella denominazione corrispondente.
Nel caso in cui i dati rilevati sui campioni, ottenuti da coltivazioni effettuate in due diversi anni, non consentano la classificazione della varietà nella classe merceologica richiesta, l’Ente Nazionale Risi informa il soggetto richiedente, che ha facoltà di richiedere che la valutazione sia effettuata utilizzando i dati ottenuti da campioni di tre diversi anni.
L’Ente Nazionale Risi effettua inoltre la descrizione morfologica dei granelli – secondo gli usi – che comprende le seguenti caratteristiche: lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione. Ad esse si aggiungono il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro, e l’aroma.
L’Ente Nazionale Risi provvede infine ad aggiornare gli elenchi di cui al punto 2 e 4, dandone comunicazione al MIPAAF e al soggetto richiedente.
Le definizioni sono riporte nell’allegato 4. Non si applicano alle miscele di riso di cui all’art. 2, paragrafo 6.
2
Se la percentuale è > al valore massimo, la denominazione di vendita deve riportare l’indicazione “ostigliato”.
3
Per il riso integrale la determinazione, è effettuata dopo la lavorazione del grano.
4
Per le varietà Basmati e Jasmin il valore massimo è 0,50
5
Si applica solo alle denominazioni di cui all’art. 3 e alle denominazioni di cui all’art. 2, paragrafo 2 quando è indicato il nome di una varietà.
6
Si applica al riso parboiled.
7
Si applica alla determinazione della caratteristiche biometriche dei grani, ai fini della classificazione di cui all’art. 2, paragrafo 1.
Allegato 5 – Metodi di analisi.
UNI EN ISO 11746: 2012 – Riso – Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.
UNI EN ISO 11747: 2012 – Riso – Determinazione della resistenza alla estrusione del grano di riso dopo cottura.
UNI EN ISO 7301: 2013 – Riso specifiche (caratteristiche qualitative minime del riso – Oryza sativa L. – oggetto del commercio internazionale).
NOTA: Nel caso non vi sia un’esatta corrispondenza tra le definizioni elencate nei metodi sopra riportati e quelle elencate nell’allegato 4, ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’allegato 4.
PROTOCOLLO per la TRACCIABILITA’ VARIETALE del RISO
che potrà fregiarsi del termine CLASSICO
Questo protocollo descrive gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che intendono:
-
coltivare e produrre in Italia risone delle varietà Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, S. Andrea, Vialone Nano,
-
trasformare e confezionare riso ottenuto dalla lavorazione del risone delle varietà sopra elencate, da commercializzare con l’indicazione del termine “classico” nella denominazione di vendita.
Con l’adozione del protocollo e il rispetto degli adempimenti elencati, si intende garantire la tracciabilità varietale a tutela del consumatore.
L’identificazione del prodotto, dal momento della semina a quello dell’immissione al consumo, è assicurata utilizzando, ove possibile, la documentazione (moduli, registri, certificati, ecc.) già utilizzata dalla filiera, con l’aggiunta di apposite annotazioni che facciano chiaro riferimento alla specifica tipologia produttiva (riso che può fregiarsi del termine “classico”).
Si precisa che:
-
è preclusa la possibilità di fregiarsi del termine “classico” al prodotto che non sia stato identificato e tracciato secondo quanto previsto bel presente protocollo,
-
l’identificazione di una partita di risone o di riso come prodotto destinato all’ottenimento di riso “classico”, non preclude la sua eventuale immissione in commercio come prodotto “convenzionale”.
I soggetti che adottano il protocollo sono sottoposti, oltre che ai consueti controlli delle autorità di vigilanza (ICQRF), ai seguenti controlli da parte dell’Ente Nazionale Risi:
-
controlli documentali su tutti gli operatori per verificare la congruenza della documentazione presentata (denunce di superficie/produzione/rimanenza, CTR, ecc.),
-
controlli a campione in loco per verificare la documentazione conservata e le registrazioni effettuate.
Di seguito è riportato lo schema in cui sono elencati i requisiti previsti in ogni fase, per ciascun attore della filiera coinvolto nel processo disciplinato: risicoltore, trasformatore, Ente Nazionale Risi.
RISICOLTORE
FASE
REQUISITO
OGGETTO
DESCRIZIONE
Semina
Esclusività
La produzione aziendale della/e varietà di risone scelta/e da destinare alla produzione di riso “classico”, deve essere conforme al presente protocollo per l’intero quantitativo
Semente
La semina delle varietà di risone da destinare alla produzione di riso “classico” deve avvenire con seme certificato ufficialmente secondo le norme vigenti. Deve essere conservati in azienda il documento di trasporto per l’acquisto seme
Accesso al sistema di tracciabilità
Presentazione modulo di adesione ad ENR
Entro il 10 luglio, contestualmente alla obbligatoria presentazione della denuncia di superficie, il risicoltore inoltra ad ENR il modulo di adesione al sistema di tracciabilità, accettando di sottoporsi ai controlli previsti e autorizzando l’inserimento del proprio nominativo nell’albo detenuto da ENR, reso disponibile sul sito web
Presentazione denuncia di superficie ad ENR
Nella denuncia di superficie, che tutti i risicoltori devono già obbligatoriamente presentare entro il 10 luglio, le superfici da destinare alla produzione di riso “classico” devono essere indicate utilizzando apposito codice varietale
Raccolta e stoccaggio
Identificazione dei locali di stoccaggio
Ogni varietà da destinare alla produzione di riso “classico” deve essere posta in magazzino o contenitore separato. Il magazzino o contenitore deve essere identificato con apposito codice in tutti i casi in cui ciò sia necessario per garantire la tracciabilità del prodotto (es. stoccaggio c/o terzi, partite suddivise in più magazzini o contenitori, presenza di più partite di prodotto analogo, ecc.). Nell’etichetta del campione prelevato al momento della vendita del prodotto, deve essere indicato che si tratta di risone da destinare alla produzione di riso “classico” e deve essere riportato il codice identificativo – se assegnato – del magazzino o contenitore da cui il campione è stato prelevato
Presentazione denuncia di produzione ad ENR
Nella denuncia di produzione, che tutti i risicoltori devono già obbligatoriamente presentare entro il 10 novembre, le produzioni delle varietà da destinare alla produzione di riso “classico” devono essere indicate utilizzando l’apposito codice varietale
Vendita risone
Contratto di vendita
Nel contratto di vendita deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico”
Documenti di trasporto e fattura
Nel documento di trasporto e nella fattura di vendita deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico”
Rimanenza a fine campagna
Presentazione denuncia di rimanenza ad ENR
Nella denuncia di rimanenza, la rimanenza delle varietà da destinare alla produzione di riso “classico” deve essere indicata utilizzando l’apposito codice varietale
TRASFORMATORE
FASE |
REQUISITO |
|
OGGETTO |
DESCRIZIONE |
|
Acquisto risone | Contratto di vendita | Nel contratto di vendita deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico” |
Documento di trasporto | Nei documenti di trasporto deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico”, copia dei documenti deve essere conservata in azienda | |
Stoccaggio | Identificazione dei magazzini | Ogni varietà da destinare alla produzione di riso “classico” deve essere posta in magazzino o contenitore separato e identificato |
Lavorazione e confezionamento | Scheda di lavorazione e confezionamento | La lavorazione e il confezionamento devono avvenire separatamente rispetto al prodotto non tracciato. Deve essere indicato il riferimento al locale di stoccaggio del risone e ai lotti di prodotto ottenuto |
Registrazioni | Registri ENR | Nel registro N deve essere riportata l’indicazione che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico” |
Registri di magazzino | Nel registro di magazzino deve essere riportata l’indicazione che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico” |
ENTE NAZIONALE RISI
FASE |
REQUISITO |
|
OGGETTO |
DESCRIZIONE |
|
Accesso al sistema di tracciabilità | Presentazione modulo di adesione ad ENR | Entro il 31 luglio ENR inserisce nell’apposito albo i nominativi dei risicoltori che hanno presentato domanda di adesione al sistema di tracciabilità. L’albo è reso disponibile sul sito web dell’Ente |
Presentazione denuncia di superficie ad ENR | Nel sistema informatico di ENR le superfici da destinare alla produzione di riso “classico” sono indicate utilizzando l’apposito codice varietale | |
Stoccaggio | Presentazione denuncia di produzione ad ENR | Nel sistema informatico di ENR, le produzioni delle varietà da destinare alla produzione di riso “classico” sono indicate utilizzando l’apposito codice varietale |
Gestione delle partite di risone | Nel sistema informatico di ENR viene creato un database con le partite di risone, identificate da un codice univoco, destinate alla produzione di riso “classico” con l’indicazione del produttore, della varietà, del quantitativo iniziale e la registrazione delle uscite di prodotto | |
Nel sistema informatico di ENR, è previsto un controllo automatico che segnala, al momento dell’emissione dei documenti di trasporto, la disponibilità o l’esaurimento del quantitativo di risone destinato alla produzione di riso “classico” | ||
Vendita risone e trasporto | Documenti di trasporto | Nel documento di trasporto emesso da ENR deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico”, utilizzando l’apposito codice varietale |
Rimanenze | Presentazione denuncia di rimanenza ad ENR | Nel sistema informatico di ENR, le rimanenze a fine campagna delle varietà da destinare alla produzione di riso “classico” sono indicate utilizzando l’apposito codice varietale |
Controlli | Documentali | Tutti i documenti presentati o richiesti dai risicoltori e dai trasformatori sono sottoposti a controlli di congruenza |
Ispettivi | I risicoltori e i trasformatori coinvolti nel sistema di tracciabilità sono sottoposti a controlli in loco a campione, per la verifica dei documenti detenuti e delle registrazioni effettuate. |