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TUTTI A SCUOLA DI GUIDA

da | 30 Nov 2015 | NEWS, Norme e tributi

Interessi

governoL’articolo che abbiamo pubblicato nella sezione Norme e Tributi ha scatenato un putiferio, perché la notizia era sconosciuta ai più: eppure, chiunque utilizza trattori agricoli e forestali – ai sensi dell’art. 73, comma 4 e 5 D.Lgs 81/08 e in base all’accordo tra Governo e Regioni (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012) – deve essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Parliamo, per capirci, dell’abilitazione alla guida del trattore, e non solo. La patente di guida non basta e vi è dunque l’obbligo di conseguire uno specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino si riferisce alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi nel luogo di lavoro. Pochi lo sanno, anche tale obbligo è stato prorogato al 31 dicembre 2015 mentre il precedente termine era per il 22 marzo 2015. Pertanto, tale formazione è attestata dall’abilitazione all’uso, in vigore, per i lavoratori del settore agricolo, dal 31/12/2015. Questo patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo). Per «macchine agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale. Cioè una macchina da movimento terra (ad esempio una pala gommata o, per dirla all’inglese un «wheel loader») utilizzata in campagna va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida dovrà attenersi alle date previste per il settore agricolo. Per ottenere l’abilitazione bisogna frequentare un corso di formazione tecnico-pratico completo e sostenere una prova di verifica finale, se si viene promossi si ottiene l’attestato di abilitazione. I corsi sono già in svolgimento in questi giorni e – diversamente da quelli per i patentini fitosanitari che sono gratuiti e finanziati dalle Regioni nell’ambito dei Psr – costano all’agricoltore, in media 60-130 euro a corso. L’abilitazione all’uso la devono conseguire: i lavoratori del settore agricolo che al 31 dicembre del 2015 sono già addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale ma non hanno esperienza documentata o formazione: in tal caso entro il 31 dicembre del 2017 debbono effettuare un corso di formazione che dovrà essere aggiornato entro 5 anni; i lavoratori che alla stessa data non sono addetti alla conduzione e non hanno utilizzi, nel qual caso il corso di formazione dovrà essere compito prima dell’utilizzo delle macchine agricole e anche in tal caso dovranno frequentare un corso di aggiornamento entro cinque anni; i lavoratori che sono addetti alla conduzione e hanno esperienza documentata, nel quale caso debbono fare solo il corso di aggiornamento entro il 13 marzo del 2017. Per “esperienza documentata” dei lavoratori del settore agricolo si intende un’esperienza di almeno due anni: i lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, il lavoratore subordinato possono documentare l’esperienza attraverso una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Per “lavoratori del settore agricolo” si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività comprese tra quelle elencate all’art. 2135 (è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse). Per ulteriori informazioni: http://www.federunacoma.it/it/informati/patentino_macchine_agricole.php (30.11.2015)

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