PROROGA TERMINI DICHIARAZIONE IMU 2022
Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, relativa all’anno 2021, già fissato al 31 dicembre 2022, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2023.
RINVIO DEGLI AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Si estende, oltre che all’esercizio 2022, anche al 2023 la possibilità di non effettuare gli ammortamenti del costo dei beni materiali ed immateriali per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. La quota di ammortamento nell’esercizio è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno.
SOSPENSIONE DEL TERMINE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA
È sospeso nel periodo compreso dall’01/04/2022 al 30/10/2023 il termine di un anno, previsto dalla nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. imposta di registro, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
TERMINE PER L’INVIO DELLE COMUNICAZIONI PER LA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER LE SPESE EDILIZIE
La comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito (ex art. 121 del D.L. n. 34/2020), relativa alle spese per interventi edilizi sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, va effettuata all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
PROROGA PER LO SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE ON-LINE
È prorogata al 31 luglio 2023 la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti avvalendosi di mezzi di telecomunicazioni (videoconferenze, ecc.).
PROROGA DEI TERMINI PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
La disposizione in commento ha spostato dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi “tradizionali” (cioè, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016), per i quali la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1055, legge 178/2020) riconosce un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali. Questo a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Viene, altresì, prorogato al 30 novembre 2023 anche il termine per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, quelli per i quali, alla stessa data, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 1057, legge 178/2020).
Si evidenzia che il rispetto di tale scadenza, consentirà di fruire del credito d’imposta con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (tali percentuali, per gli anni 2023-2025 scendono, rispettivamente, al 20, al 10 e al 5%).
PROROGA DEL TERMINE PER L’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA CARBURANTI
La norma in esame dispone il differimento dal 31 marzo al 30 giugno 2023 del termine di utilizzabilità del bonus carburante per le imprese agricole e della pesca, ossia il credito d’imposta del 20% riconosciuto a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto, nel terzo trimestre 2022, di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio delle attività agricole (D.L. 115/2022).
Si ricorda che i beneficiari dell’agevolazione, entro il 16 marzo 2023, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus, quanto non ancora utilizzato alla stessa data (v. circ. conf. n. 16794 del 03/03/2023).
SOSPENSIONE DELLE MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
Prorogata al 30 giugno 2023, la sospensione dell’efficacia delle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. La sospensione non si applica alle clausole che consentono all’impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza.
GESTIONE DEL FINE VITA DI PARTICOLARI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
La norma introduce la possibilità, per i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW (entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012 e per i quali è stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia), di comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo entro il 30 giugno 2023. Stesso termine per inviare la relativa documentazione di adesione.
TERMINE PER I DECRETI DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA PER L’INCENTIVAZIONE DEL BIOMETANO
Il comma, introdotto nel corso dell’esame da parte del Senato, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l’adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano, previsto dall’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021 (il termine previsto per l’adozione del decreto incentivante era stato originariamente stabilito in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo). Da una parte si concede più tempo per completare l’emanazione dei decreti concernenti la misura del PNRR dedicata allo sviluppo del biometano (deve essere ancora emanato il decreto sulle misure relative all’incentivazione dell’acquisto dei trattori a biometano, della creazione dei poli consortili per la produzione di fertilizzanti, dell’efficientamento degli impianti che non riconvertono a biometano) e dall’altra viene specificato che la misura incentivante può riguardare anche la produzione di idrogeno originato da biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell’Unione europea.
MONITORAGGIO DELLE PRODUZIONI CEREALICOLE
Il DL Milleproroghe posticipa al 1° gennaio ’25 l’applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che non adempiono all’obbligo del registro di carico e scarico di cereali e farine presenti nel territorio nazionale.
Il decreto ministeriale del 29 marzo 2022 – cosiddetto “Granaio d’Italia” – disciplina come noto il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, detenuti a qualsiasi titolo da imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione.
I prodotti oggetto di registrazione sono i seguenti:
- frumento duro;
- frumento tenero e frumento segalato;
- granturco;
- orzo;
- farro;
- segale;
- sorgo;
- avena;
- miglio e scagliola;
- semola di frumento duro, tenero, mais,orzo.
Le registrazioni, si ricorda, devono essere effettuate dagli operatori, entro il mese solare, che detengono, acquistano, vendono, cedono un quantitativo, del singolo prodotto, superiore a 30 tonnellate. Ai soggetti che non istituiscono il Registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4mila euro, mentre per chi non rispetti le modalità di tenuta telematica del Registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2mila euro. Con il decreto mille proroghe 2023 il periodo sperimentale di funzionamento del sistema informatico per l’adempimento viene slittato fino al 31 dicembre ’24.
CREDITO: DISPOSIZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE
La disposizione normativa in commento, introdotta al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le aziende agricole di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari, a carico delle risorse pubbliche, rinviando l’adempimento di alcune verifiche relative alla loro concessione alla fase della corresponsione del saldo.
Nello specifico, la norma in parola modifica l’articolo 78, comma 1 quater del decreto legge 18/2020.
I commi 1 quater e 1 quinquies dell’anzidetto articolo hanno previsto che le Amministrazioni pubbliche possano posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di stato, alla regolarità contributiva e fiscale e alla conformità alla certificazione antimafia.
Nella formulazione vigente, più precisamente, il comma 1 quater prevede, in relazione alla situazione di crisi determinata dall’emergenza da COVID – 19 e al fine di garantire la liquidità delle aziende agricole, la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di posticipare le verifiche richiamate a carico delle aziende agricole alla fase successiva del versamento del saldo, fino al 31 dicembre 2022.
In considerazione del perdurare della crisi determinata dall’emergenza da COVID-19, nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, la norma in esame proroga il termine di tale previsione al 31 dicembre 2023. Fonte: Confagricoltura Pavia
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