L’articolo 21 della legge sui Patti Agrari ( 3 maggio 1982, n, 203 ), prevede il divieto, a carico dell’affittuario, di istituire, in mancanza di specifico permesso da parte del proprietario, contratti di subaffitto, sublocazione e comunque di subconcessione di fondi rustici.
La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto d’affitto e della restituzione del fondo, può essere fatte valere soltanto dal locatore, ” entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza “.
Se il locatore non si avvale di tale facoltà, il subaffittuario o il sub-concessionario subentra nella posizione giuridica dell’affittuario.
Ove, invece, il locatore faccia valere i propri diritti, il subaffittuario o il sub- concessionario ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell’affittuario nel limite di una durata pari ” a tre annate agrarie “, a partire dalla scadenza di quella in corso e, comunque, per una durata non eccedente quella del contratto originario.