Super green pass per i lavoratori over 50. Adeguata la normativa in materia di esibizione della “certificazione verde” per l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, disposta dal decreto-legge n. 52/2021.
La norma prevede che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per accedere ai luoghi di lavoro chiunque svolga un’attività lavorativa ed abbia compiuto 50 anni dovrà possedere (ed esibire su richiesta) una delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19 (cd. super green pass).
Resta fermo – rispetto alla normativa precedente – l’obbligo per i datori di verificare il possesso della certificazione verde, che nel caso di soggetti over 50, dovrà attestare l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, o di avvenuta guarigione da COVID-19.
Restano ferme altresì anche per questa particolare categoria di lavoratori le modalità di verifica già in vigore per la generalità dei soggetti che accedono ai luoghi di lavoro, nonché le conseguenze (assenza ingiustificata) in caso di mancanza di certificazione verde e l’apparato sanzionatorio per l’accesso nei luoghi di lavoro senza green pass.
La novità rispetto alla normativa precedente consiste nell’estensione a tutte le imprese, fino al 15 giugno 2022, della facoltà – precedentemente riconosciuta solo a quelle con meno di 15 dipendenti – di sospendere, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore privo di green pass e di sostituirlo con un lavoratore assunto a tempo determinato, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.
Il datore di lavoro adibisce i lavoratori esentati (anche temporaneamente) dalla vaccinazione per comprovate e certificate ragioni di salute a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita.
(Fonte: Confagricoltura Piemonte)