La “campagna diserbo 2015” sta volgendo al termine. A parte alcuni interventi di rifinitura e soccorso, il “grosso” dei trattamenti di controllo delle infestanti della risaia è stato completato (sperando di non trovarci di fronte a brutte sorprese legate ad infestazioni tardive, magari sfuggite ad interventi che l’andamento climatico finora favorevole potrebbe aver indotto ad anticipare eccessivamente).
Un ruolo talvolta importante, in un contesto sempre più difficile, caratterizzato da nuove emergenze fitosanitarie, da limitazioni normative che partendo dall’ encomiabile proposito di tutelare la salute e l’ambiente talvolta rischiano di produrre effetti opposti, e da una preoccupante carenza di nuovi principi attivi e meccanismi di azione (rimando al proposito all’ analisi sempre puntuale del prof. Ferrero http://www.risoitaliano.eu/ferrero-presto-registrati-nuovi-principi-attivi/) è stato svolto dalle sostanze attive oggetto di autorizzazione di emergenza ai sensi dell’ art.53 del Reg.UE 1107/09.
Ovvero gli erbicidi pretilachlor, propanile(con le note limitazioni di dosaggio) e quinclorac, ed il fungicida triciclazolo (che in un’ ottica di protezione integrata potrà avere un ruolo importante nella difesa dal “brusone”, anche in funzione della “pressione” del patogeno, delle tecniche colturali, delle scelte varietali e del profilo nutrizionale della coltura nelle varie realtà aziendali).
Su queste sostanze attive, autorizzate con diversi decreti dirigenziali del Min. Salute previo parere della CCPF, vale la pena di richiamare l’ attenzione degli operatori per alcune osservazioni.
In particolare:
– Gli erbicidi a base di pretilachlor, propanile e quinclorac non possono essere utilizzati nelle aree della rete ecologica europea Natura 2000; per quinclorac vige inoltre il divieto di utilizzo su terreni con contenuto in sabbia superiore al 50% all’ analisi granulometrica.
– Le autorizzazioni di emergenza hanno la seguente scadenza: 29 luglio per pretilachlor e propanile; 6 agosto per quinclorac; 29 agosto per triciclazolo (che ha un periodo di sicurezza di 54 gg tra ultimo trattamento e raccolta).
– Al termine del periodo di autorizzazione di emergenza i prodotti fitosanitari devono essere stati totalmente utilizzati. In caso contrario le eventuali rimanenze vanno smaltite come rifiuti tossici (con i relativi costi) e non possono essere “riportate” sulla campagna successiva. Questo perché il Min. Salute autorizza queste sostanze attive con una etichettatura del prodotto fitosanitario ogni anno diversa (ad esempio, Facet 25 FL per il 2015, Facet 250 SC per il 2014, ecc.).
Diventa in quest’ ottica importante una attenta programmazione degli interventi e dei relativi fabbisogni per evitare costi aggiuntivi o peggio l’ esposizione al rischio di sanzioni. Autore: Flavio Barozzi, dottore agronomo. Per contatti: flavio.barozzi@odaf.mi.it (02.07.2015)