Torna a muoversi la legge sul mercato interno del riso. Silenziosamente. Sotto la spinta di chi la vuole, a partire dal Ministero delle politiche agricole e dell’industria. Il governo sarà delegato a legiferare, come si evince dal’articolo 25 del collegato agricolo alla legge di Stabilità 2013 (scarica QUI), che dev’essere ancora approvato dal Senato. L’Airi nei primi giorni di novembre è stata ascoltata dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati. «La commercializzazione del riso in Italia è disciplinata dalla Legge 18 marzo 1958, n. 325 e successive modifiche, l’ultima delle quali nel 1992, con il D.Lgs 109 in materia di etichettatura – recita una nota diffusa tra gli industriali e di cui Risoitaliano.eu è venuto in possesso – . Il testo integrato delle modifiche risulta comunque ormai inadatto a disciplinare la commercializzazione del riso tenuto conto sia del contesto giuridico odierno, condizionato da un mercato unico europeo, sia della innovazione dei prodotti. Una nuova normativa è dunque necessaria dovendo consentire una tutela delle denominazioni tipiche italiane su basi oggettive e dall’altra una semplificazione delle norme per consentire un avvicinamento alle regole degli altri Paesi UE e consentire alle industrie italiane di poter competere a pari condizioni con le industrie degli altri Paesi UE. AIRI ha partecipato insieme alle principali Organizzazioni agricole alla predisposizione di una bozza di nuova normativa, con il coordinamento dell’Ente Nazionale Risi. Nel luglio scorso si è arrivati alla stesura di un testo che prevede il mantenimento delle denominazioni tipiche (Arborio, Carnaroli, Vialone Nano, ecc.) che diventano denominazioni a cui si riferiscono parametri oggettivi (lunghezza, larghezza del granello e consistenza dopo cottura), ai quali l’Ente Nazionale Risi dovrà fare riferimento per decidere quali varietà possono essere vendute con dette denominazioni. Le varietà capostipite, potranno essere vendute con l’appellativo “classico”, per cui è previsto il rispetto di un protocollo che ne garantisca la tracciabilità varietale. Nel contempo sarà possibile vendere le varietà non vendibili con le precedenti denominazioni (e solo quelle) con la denominazione di vendita prevista dalla regolamentazione comunitaria, ovvero riso tondo, riso medio, riso lungo A e riso lungo B. Le tolleranze qualitative restano sostanzialmente uguali a quanto previsto oggi. Le definizioni vengono adeguate alle definizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e dalle norme ISO. AIRI ha condiviso con le Organizzazioni agricole la proposta di nuova normativa predisposta con il coordinamento dell’Ente Nazionale Risi». Il testo della nuova legge del mercato interno del riso potete scaricarlo QUI. (23.11.2015)
DE MINIMIS: IL NUOVO REGOLAMENTO
La Commissione europea pubblica il 13 dicembre 2024, il nuovo regolamento che alza la soglia “de minimis”, a 50.000euro/agricoltore/triennio.