Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i due decreti interministeriali per introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine del riso (SCARICA IL DECRETO) e del grano per la pasta in etichetta, firmati dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda. Entrano così in vigore i provvedimenti che introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari. I decreti prevedono, a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, una fase di 180 giorni per l’adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. Quindi l’obbligo definitivo scatterà il 13 febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta.
«Da metà febbraio – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina – avremo finalmente etichette più trasparenti sull’origine di riso e grano per la pasta. È una scelta decisa compiuta insieme al Ministro Calenda, che anticipa la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il nostro obiettivo è dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, rafforzando così la tutela dei produttori e dei rapporti di due filiere fondamentali per l’agroalimentare Made in Italy. Non rinunceremo a spingere ancora in Europa perché questi provvedimenti vengano presi per tutta l’Ue».
Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono essere indicati: a) “Paese di coltivazione del riso”; b) “Paese di lavorazione”; c) “Paese di confezionamento”. Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”. Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.